Art. 9 · Accesso all’informazione

Art. 9

Accesso all’informazione

In vigore dal 24 apr 2024
Accesso all’informazione Gli Stati membri provvedono affinché siano facilmente accessibili e forniscono a richiesta, al cittadino del paese terzo e al futuro datore di lavoro: a) informazioni adeguate su tutti i documenti giustificativi richiesti per una domanda e, se del caso, sui diritti applicabili; b) informazioni sulle condizioni di ingresso e soggiorno, compresi i diritti, gli obblighi e le garanzie procedurali, tra cui i mezzi di ricorso disponibili, dei cittadini di paesi terzi e dei loro familiari, nonché informazioni sulle organizzazioni dei lavoratori conformemente al diritto nazionale.
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