Art. 31

Entità costitutive partecipate in via minoritaria

In vigore dal 15 dic 2022
Entità costitutive partecipate in via minoritaria 1.   Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti: a) «entità costitutiva partecipata in via minoritaria»: un'entità costitutiva in cui l'entità controllante capogruppo ha una partecipazione diretta o indiretta del 30 % o inferiore; b) «entità controllante partecipata in via minoritaria»: un'entità costitutiva partecipata in via minoritaria che detiene, direttamente o indirettamente, la partecipazione di controllo di un'altra entità costitutiva partecipata in via minoritaria, fatta eccezione per il caso in cui la partecipazione della prima entità è detenuta, direttamente o indirettamente, da un'altra entità costituiva partecipata in via minoritaria; c) «sottogruppo partecipato in via minoritaria»: un'entità controllante partecipata in via minoritaria e le sue controllate partecipate in via minoritaria; e d) «entità controllata partecipata in via minoritaria»: un'entità costitutiva partecipata in via minoritaria la cui partecipazione di controllo è detenuta, direttamente o indirettamente, da un'entità controllante partecipata in via minoritaria. 2.   Il calcolo dell'aliquota effettiva d'imposta e dell'imposta integrativa per una giurisdizione a norma dei capi da III a VII relativamente ai membri di un sottogruppo partecipato in via minoritaria si applica come se ogni sottogruppo partecipato in via minoritaria fosse un gruppo multinazionale di imprese o un gruppo nazionale su larga scala. Le imposte rilevanti aggiustate e il reddito o la perdita qualificante dei membri di un sottogruppo partecipato in via minoritaria sono esclusi dalla determinazione dell'importo residuo dell'aliquota effettiva d'imposta del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala calcolata a norma dell', paragrafo 1, e dal reddito netto qualificante calcolato a norma dell', paragrafo 2. 3.   L'aliquota effettiva d'imposta e l'imposta integrativa di un'entità costitutiva partecipata in via minoritaria che non fa parte di un sottogruppo partecipato in via minoritaria sono calcolate a livello di entità a norma dei capi da III a VII. Le imposte rilevanti aggiustate e il reddito o la perdita qualificante dell'entità costitutiva partecipata in via minoritaria sono esclusi dalla determinazione dell'importo residuo dell'aliquota effettiva d'imposta del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala calcolata a norma dell', paragrafo 1, e dal reddito netto qualificante calcolato a norma dell', paragrafo 2. Il presente paragrafo non si applica a un'entità costitutiva partecipata in via minoritaria che è un'entità d'investimento.
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