Art. 32

Porti sicuri

In vigore dal 15 dic 2022
Porti sicuri In deroga agli articoli da 26 a 31, gli Stati membri provvedono affinché, a scelta dell'entità costitutiva che presenta la dichiarazione, l'imposta integrativa dovuta da un gruppo in una giurisdizione sia considerata pari a zero per un esercizio fiscale se il livello effettivo di imposizione delle entità costitutive localizzate in detta giurisdizione soddisfa le condizioni di un accordo internazionale qualificante sui porti sicuri. Ai fini del primo comma, per «accordo internazionale qualificante sui porti sicuri» si intende un insieme di norme e condizioni a cui tutti gli Stati membri hanno acconsentito e che concede ai gruppi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva la possibilità di scegliere di beneficiare di uno o più porti sicuri per una giurisdizione.
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