Art. 33

Applicazione della soglia dei ricavi consolidati alle fusioni e alle scissioni di gruppi

In vigore dal 15 dic 2022
Applicazione della soglia dei ricavi consolidati alle fusioni e alle scissioni di gruppi 1.   Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti: a) «fusione»: tutti gli accordi in cui: i) tutte o sostanzialmente tutte le entità del gruppo di due o più gruppi distinti sono poste sotto un controllo comune in modo da costituire entità di un unico gruppo; o ii) un'entità che non fa parte di alcun gruppo è posta sotto il controllo comune di un'altra entità o gruppo in modo da costituire entità di un unico gruppo; b) «scissione»: tutti gli accordi in cui le entità del gruppo di un unico gruppo sono separate in due o più gruppi distinti non più consolidati dalla stessa entità capogruppo controllante. 2.   Nel caso in cui due o più gruppi si fondano per costituire un unico gruppo in uno degli ultimi quattro esercizi fiscali consecutivi immediatamente precedenti l'esercizio fiscale sottoposto a verifica, si ritiene che la soglia dei ricavi consolidati del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala di cui all' sia raggiunta per un qualsiasi esercizio fiscale che precede la fusione se la somma dei ricavi inclusi nei rispettivi bilanci consolidati per detto esercizio fiscale è pari o superiore a 750 000 000 EUR. 3.   Se un'entità che non fa parte del gruppo («entità target») si fonde con un'entità o gruppo («entità acquirente») nell'esercizio fiscale sottoposto a verifica e l'entità target o l'entità acquirente non dispone di bilanci consolidati negli ultimi quattro esercizi fiscali consecutivi immediatamente precedenti l'esercizio fiscale sottoposto a verifica, si ritiene che la soglia dei ricavi consolidati del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala sia raggiunta per tale esercizio se la somma dei ricavi inclusi nei rispettivi bilanci o bilanci consolidati per detto esercizio fiscale è pari o superiore a 750 000 000 EUR. 4.   Se un unico gruppo multinazionale di imprese o gruppo nazionale su larga scala rientrante nell'ambito di applicazione della presente direttiva si scinde in due o più gruppi (ciascuno un «gruppo scisso»), si ritiene che la soglia dei ricavi consolidati sia raggiunta da un gruppo scisso se: a) per quanto riguarda il primo esercizio fiscale sottoposto a verifica che termina dopo la scissione, il gruppo scisso ha ricavi annui pari o superiori a 750 000 000 EUR in tale esercizio fiscale; b) per quanto riguarda gli esercizi fiscali dal secondo al quarto che terminano dopo la scissione, il gruppo scisso ha ricavi annui pari o superiori a 750 000 000 EUR in almeno due di tali esercizi fiscali.
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