Art. 34
Entità costitutive che entrano nel gruppo multinazionale di imprese o nel gruppo nazionale su larga scala o ne escono
In vigore dal 15 dic 2022
Entità costitutive che entrano nel gruppo multinazionale di imprese o nel gruppo nazionale su larga scala o ne escono
1. Se un'entità («entità target») diventa o cessa di essere un'entità costitutiva di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala in conseguenza di un trasferimento diretto o indiretto di partecipazione nell'entità target o se l'entità target diventa l'entità controllante capogruppo di un nuovo gruppo durante un dato esercizio fiscale («esercizio di acquisizione»), l'entità target è considerata parte del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala ai fini della presente direttiva, a condizione che una parte delle sue attività, passività, reddito, spese e flussi di cassa sia inclusa voce per voce nel bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo nell'esercizio di acquisizione.
L'aliquota effettiva d'imposta e l'imposta integrativa dell'entità target sono calcolate a norma dei paragrafi da 2 a 8.
2. Nell'esercizio di acquisizione il gruppo multinazionale di imprese o il gruppo nazionale su larga scala tiene conto solo del valore contabile netto del reddito o della perdita e delle imposte rilevanti aggiustate dell'entità target inclusi nel bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo ai fini della presente direttiva.
3. Nell'esercizio di acquisizione, e in ciascun esercizio fiscale successivo, il reddito o la perdita qualificante e le imposte rilevanti aggiustate dell'entità target sono basati sul valore contabile storico delle sue attività e passività.
4. Nell'esercizio di acquisizione il calcolo delle spese salariali ammissibili dell'entità target a norma dell', paragrafo 3, tiene conto solo dei costi che figurano nel bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo.
5. Il calcolo del valore contabile delle attività materiali ammissibili dell'entità target a norma dell', paragrafo 4, è aggiustato, se del caso, in proporzione al periodo di tempo durante il quale l'entità target faceva parte del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala durante l'esercizio di acquisizione.
6. Fatta eccezione per l'attività fiscale differita relativa a una perdita qualificante di cui all', le attività fiscali differite e le passività fiscali differite di un'entità target che sono trasferite fra gruppi multinazionali di imprese o gruppi nazionali su larga scala sono prese in considerazione dal gruppo multinazionale di imprese o dal gruppo nazionale su larga scala acquirente nello stesso modo e nella stessa misura con cui sarebbero state prese in considerazione se detto gruppo avesse controllato l'entità target al momento in cui sono sorte tali attività e passività.
7. Le passività fiscali differite dell'entità target precedentemente incluse nel rispettivo importo totale degli aggiustamenti relativi alla fiscalità differita sono considerate stornate, ai fini dell', paragrafo 7, dal gruppo multinazionale di imprese o dal gruppo nazionale su larga scala cedente e sorte dal gruppo multinazionale di imprese o dal gruppo nazionale su larga scala acquirente nell'esercizio di acquisizione, eccetto che in tal caso ogni successiva riduzione di imposte rilevanti a norma dell', paragrafo 7, produce effetto nell'esercizio in cui l'importo è recuperato.
8. Se l'entità target è un'entità controllante e un'entità del gruppo in due o più gruppi multinazionali di imprese o gruppi nazionali su larga scala durante l'esercizio di acquisizione, applica separatamente l'IIR alle sue quote imputabili dell'imposta integrativa delle entità costitutive a bassa imposizione determinate per ciascun gruppo multinazionale di imprese o gruppo nazionale su larga scala.
9. In deroga ai paragrafi da 1 a 8, l'acquisizione o la cessione di una partecipazione di controllo in un'entità target è considerata un'acquisizione o una cessione di attività e passività qualora la giurisdizione ove è localizzata l'entità target o, nel caso di un'entità fiscalmente trasparente, la giurisdizione ove sono localizzate le attività consideri l'acquisizione o la cessione di detta partecipazione di controllo allo stesso modo o analogamente a un'acquisizione o a una cessione di attività e passività e applichi un'imposta rilevante al venditore basata sulla differenza fra la base imponibile e il corrispettivo versato in cambio della partecipazione di controllo o del valore equo delle attività e passività.
Storico versioni
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