Art. 31 · Entità costitutive partecipate in via minoritaria

Art. 31

Entità costitutive partecipate in via minoritaria

In vigore dal 15 dic 2022
Entità costitutive partecipate in via minoritaria 1.   Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti: a) «entità costitutiva partecipata in via minoritaria»: un'entità costitutiva in cui l'entità controllante capogruppo ha una partecipazione diretta o indiretta del 30 % o inferiore; b) «entità controllante partecipata in via minoritaria»: un'entità costitutiva partecipata in via minoritaria che detiene, direttamente o indirettamente, la partecipazione di controllo di un'altra entità costitutiva partecipata in via minoritaria, fatta eccezione per il caso in cui la partecipazione della prima entità è detenuta, direttamente o indirettamente, da un'altra entità costituiva partecipata in via minoritaria; c) «sottogruppo partecipato in via minoritaria»: un'entità controllante partecipata in via minoritaria e le sue controllate partecipate in via minoritaria; e d) «entità controllata partecipata in via minoritaria»: un'entità costitutiva partecipata in via minoritaria la cui partecipazione di controllo è detenuta, direttamente o indirettamente, da un'entità controllante partecipata in via minoritaria. 2.   Il calcolo dell'aliquota effettiva d'imposta e dell'imposta integrativa per una giurisdizione a norma dei capi da III a VII relativamente ai membri di un sottogruppo partecipato in via minoritaria si applica come se ogni sottogruppo partecipato in via minoritaria fosse un gruppo multinazionale di imprese o un gruppo nazionale su larga scala. Le imposte rilevanti aggiustate e il reddito o la perdita qualificante dei membri di un sottogruppo partecipato in via minoritaria sono esclusi dalla determinazione dell'importo residuo dell'aliquota effettiva d'imposta del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala calcolata a norma dell', paragrafo 1, e dal reddito netto qualificante calcolato a norma dell', paragrafo 2. 3.   L'aliquota effettiva d'imposta e l'imposta integrativa di un'entità costitutiva partecipata in via minoritaria che non fa parte di un sottogruppo partecipato in via minoritaria sono calcolate a livello di entità a norma dei capi da III a VII. Le imposte rilevanti aggiustate e il reddito o la perdita qualificante dell'entità costitutiva partecipata in via minoritaria sono esclusi dalla determinazione dell'importo residuo dell'aliquota effettiva d'imposta del gruppo multinazionale di imprese o del gruppo nazionale su larga scala calcolata a norma dell', paragrafo 1, e dal reddito netto qualificante calcolato a norma dell', paragrafo 2. Il presente paragrafo non si applica a un'entità costitutiva partecipata in via minoritaria che è un'entità d'investimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2022:2523:oj#art-31