Art. 18
Responsabilità degli Stati membri in ordine alla formazione e alla valutazione
In vigore dal 8 giu 2022
Responsabilità degli Stati membri in ordine alla formazione e alla valutazione
1. Gli Stati membri designano le autorità o gli organismi che devono:
a)
fornire la formazione di cui all’;
b)
organizzare e/o controllare le prove, se del caso;
c)
rilasciare i certificati di cui all’;
d)
concedere le dispense di cui all’.
2. Gli Stati membri assicurano quanto segue:
a)
tutte le attività di formazione e valutazione della gente di mare:
i)
devono essere strutturate secondo programmi scritti che indichino, tra l’altro, i metodi, i mezzi di insegnamento, le procedure e il materiale scolastico occorrenti per conseguire i livelli di competenza prescritti;
ii)
devono essere condotte, controllate, valutate e coadiuvate da persone qualificate conformemente alle lettere d), e) e f);
b)
le persone incaricate di attività di formazione in servizio o valutazione a bordo di una nave possono condurre tali attività solo quando esse non ostacolino la normale conduzione della nave ed essi possono dedicare il loro tempo e la loro attenzione alle predette attività;
c)
gli insegnanti, i supervisori e gli esaminatori devono essere adeguatamente qualificati per gli specifici tipi e livelli delle attività di formazione o di valutazione delle competenze della gente di mare da condursi sia a bordo che a terra;
d)
chiunque svolga attività di formazione in servizio per la gente di mare, a bordo o a terra, valida al fine di ottenere l’abilitazione ai sensi della presente direttiva deve:
i)
essere in grado di comprendere il programma di formazione e gli obiettivi di formazione specifici del particolare tipo di formazione impartita;
ii)
essere qualificato per i compiti per i quali la formazione è impartita;
iii)
se la formazione è impartita con l’ausilio di simulatori:
—
aver ricevuto un’istruzione adeguata circa le tecniche d’insegnamento che comportano l’uso di simulatori, e
—
aver accumulato sufficiente esperienza pratica nell’uso del tipo particolare di simulatore utilizzato;
e)
chiunque sia responsabile della supervisione della formazione in servizio della gente di mare valida al fine di ottenere un certificato deve avere una piena comprensione del programma di formazione e degli obiettivi specifici di ogni tipo di formazione impartita;
f)
chiunque effettui attività di valutazione in servizio delle competenze della gente di mare, a bordo o a terra, valida al fine di ottenere un certificato ai sensi della presente direttiva deve:
i)
avere un livello adeguato di conoscenza e comprensione delle competenze che è chiamato a valutare;
ii)
essere abilitato ai compiti oggetto di valutazione;
iii)
aver ricevuto un’istruzione adeguata circa i metodi e le pratiche di valutazione;
iv)
aver acquisito sufficiente esperienza pratica nell’attività di valutazione;
v)
quando l’attività di valutazione è effettuata con l’ausilio di simulatori, aver maturato sufficiente esperienza pratica nell’attività di valutazione con il particolare tipo di simulatore utilizzato, sotto la supervisione e con soddisfazione di un esaminatore esperto;
g)
quando uno Stato membro riconosce un corso di formazione, un istituto di formazione o una qualificazione impartita da un istituto di formazione come requisiti validi ai fini del rilascio di un certificato, le qualifiche e l’esperienza degli insegnanti e degli esaminatori sono disciplinati dalle disposizioni sui livelli di qualità di cui all’. Tali qualifiche, l’esperienza e l’applicazione dei livelli di qualità devono comportare un’adeguata formazione nelle tecniche d’insegnamento e nei metodi e nelle pratiche di formazione e valutazione ed essere conformi a tutte le disposizioni applicabili delle lettere d), e) e f) del presente paragrafo.
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