Art. 19

Comunicazione a bordo

In vigore dal 8 giu 2022
Comunicazione a bordo Gli Stati membri assicurano che: a) fatte salve le lettere b) e d), a bordo di tutte le navi battenti la bandiera di uno Stato membro siano previsti in qualsiasi momento strumenti idonei ad un’efficace comunicazione orale per scopi di sicurezza fra tutti i membri dell’equipaggio della nave, in particolare ai fini di una ricezione e di una comprensione tempestive e corrette delle comunicazioni e delle disposizioni; b) a bordo di tutte le navi da passeggeri battenti la bandiera di uno Stato membro e di tutte le navi da passeggeri provenienti da e/o dirette ad un porto di uno Stato membro sia stabilita e iscritta nel registro di bordo una lingua di lavoro, al fine di garantire prestazioni efficaci dell’equipaggio in materia di sicurezza; la compagnia o il comandante, come opportuno, determinano la lingua di lavoro appropriata; ciascuna delle persone che prestano servizio a bordo è tenuta a comprendere e, se del caso, a impartire ordini e istruzioni nonché a riferire in tale lingua; se la lingua di lavoro non è una lingua ufficiale dello Stato membro, tutti i piani e gli elenchi da affiggere devono includere una traduzione nella lingua di lavoro; c) a bordo delle navi da passeggeri il personale incaricato nel ruolo d’appello di aiutare i passeggeri in situazioni di emergenza sia facilmente individuabile e dotato di capacità di comunicazione sufficienti per questo scopo in base a un’adeguata combinazione dei seguenti criteri: i) la lingua utilizzata o le lingue utilizzate dai passeggeri delle principali nazionalità trasportati su una rotta determinata; ii) la probabilità che la capacità di utilizzare un elementare vocabolario di inglese per impartire istruzioni basilari possa consentire di comunicare con un passeggero che necessiti aiuto, sia che il passeggero e il membro dell’equipaggio abbiano o meno una lingua in comune; iii) l’eventuale necessità di comunicare in situazioni di emergenza con altri mezzi, ad esempio con dimostrazioni, gesti, ovvero richiamando l’attenzione sull’ubicazione delle istruzioni, dei punti di raccolta, dei dispositivi di salvataggio o delle vie d’uscita, allorché la comunicazione orale è inattuabile; iv) la misura in cui sono state fornite istruzioni di sicurezza complete ai passeggeri nella o nelle loro madrelingue; v) le lingue in cui gli annunci di emergenza possono essere trasmessi in situazioni critiche o durante esercitazioni per fornire accurate direttive ai passeggeri e facilitare ai membri dell’equipaggio l’assistenza dei passeggeri; d) a bordo delle navi petroliere, delle navi chimichiere e delle navi gasiere battenti bandiera di uno Stato membro, il comandante, gli ufficiali e i marinai siano in grado di comunicare tra loro in una o più lingue di lavoro comuni; e) siano previsti adeguati strumenti per la comunicazione tra la nave e le autorità di terra; tali comunicazioni si svolgono conformemente al capo V, regola 14, paragrafo 4, della SOLAS 74; f) quando effettuano un controllo ai sensi della direttiva 2009/16/CE nella loro qualità di Stato d’approdo, gli Stati membri controllino anche che le navi battenti bandiera di uno Stato membro osservino il presente articolo.
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