Art. 3
Formazione e abilitazione
In vigore dal 8 giu 2022
Formazione e abilitazione
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la gente di mare in servizio a bordo di una nave di cui all’ riceva una formazione che sia almeno conforme ai requisiti della convenzione STCW, riportati nell’allegato I della presente direttiva, e sia titolare di certificati di cui all’, punti 35 e 36, e/o di prove documentali quali definite all’, punto 37.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i membri dell’equipaggio che devono essere abilitati conformemente alla regola III/10.4 della SOLAS 74 siano formati e abilitati a norma della presente direttiva.
Storico versioni
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