Art. 3

Formazione e abilitazione

In vigore dal 8 giu 2022
Formazione e abilitazione 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la gente di mare in servizio a bordo di una nave di cui all’ riceva una formazione che sia almeno conforme ai requisiti della convenzione STCW, riportati nell’allegato I della presente direttiva, e sia titolare di certificati di cui all’, punti 35 e 36, e/o di prove documentali quali definite all’, punto 37. 2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i membri dell’equipaggio che devono essere abilitati conformemente alla regola III/10.4 della SOLAS 74 siano formati e abilitati a norma della presente direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:993:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo