Art. 2
Definizioni
In vigore dal 8 giu 2022
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni:
1)
«comandante»: la persona che ha il comando di una nave;
2)
«ufficiale»: un membro dell’equipaggio, diverso dal comandante, nominato a tale funzione in forza di leggi o di regolamenti nazionali o, in mancanza di questi, in forza di contratti collettivi o in base alle consuetudini;
3)
«ufficiale di coperta»: un ufficiale qualificato conformemente alle disposizioni di cui all’allegato I, capo II;
4)
«primo ufficiale di coperta»: l’ufficiale gerarchicamente sotto il comandante e al quale compete il comando della nave qualora il comandante non sia in grado di esercitarlo;
5)
«ufficiale di macchina»: un ufficiale qualificato conformemente alle disposizioni di cui all’allegato I, capo III;
6)
«direttore di macchina»: l’ufficiale di macchina principale, responsabile della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave;
7)
«primo ufficiale di macchina»: l’ufficiale di macchina gerarchicamente sotto il direttore di macchina e al quale compete la responsabilità della propulsione meccanica, il funzionamento e la manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave qualora il direttore di macchina non sia in grado di assumerla;
8)
«allievo ufficiale di macchina»: una persona che sta effettuando l’addestramento per diventare ufficiale di macchina, designata come tale dalla legge nazionale o dai regolamenti;
9)
«radiooperatore»: una persona in possesso di un certificato adeguato rilasciato o riconosciuto dalle autorità competenti ai sensi delle norme radio;
10)
«marinaio»: un membro dell’equipaggio di una nave diverso dal comandante o dagli ufficiali;
11)
«nave adibita alla navigazione marittima»: una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette o alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali;
12)
«nave battente bandiera di uno Stato membro»: una nave registrata in uno Stato membro e battente bandiera del medesimo Stato membro conformemente alla legislazione di quest’ultimo; le navi che non corrispondono a questa definizione sono equiparate alle navi battenti bandiera di un paese terzo;
13)
«viaggi costieri»: i viaggi in prossimità di uno Stato membro, come stabilito dallo Stato membro in questione;
14)
«potenza di propulsione»: la potenza d’uscita totale massima nominale continua in chilowatt sviluppata da tutti gli apparati di propulsione principali della nave che appare sul certificato di iscrizione della nave o su qualsiasi altro documento ufficiale;
15)
«nave petroliera»: una nave costruita e impiegata per il trasporto alla rinfusa di petrolio grezzo e suoi derivati;
16)
«nave chimichiera»: una nave costruita o adattata e impiegata per il trasporto alla rinfusa dei prodotti chimici allo stato liquido elencati al capo 17 del codice internazionale dei prodotti chimici alla rinfusa, nella versione aggiornata;
17)
«nave gasiera»: una nave costruita o adattata e impiegata per il trasporto alla rinfusa dei gas liquefatti o altri prodotti elencati nel capo 19 del codice internazionale dei trasportatori di gas, nella versione aggiornata;
18)
«norme radio»: le norme radio allegate, o considerate allegate, alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni, nella versione modificata;
19)
«nave da passeggeri»: una nave come definita nella Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 («SOLAS 74») dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO), nella versione modificata;
20)
«nave da pesca»: una nave adibita alla cattura di pesce o altre risorse vive del mare;
21)
«convenzione STCW»: la Convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia del 1978 dell’IMO, in quanto applicabile alle materie in oggetto tenuto conto delle disposizioni transitorie di cui all’articolo VII e alla regola I/15 della convenzione e comprendente, ove richiamate, le norme applicabili del codice STCW, entrambe nella loro versione aggiornata;
22)
«servizio radio»: le funzioni, a seconda del caso, di guardia, di manutenzione e di riparazione tecnica eseguite conformemente alle norme radio, alla SOLAS 74 e, a discrezione dei singoli Stati membri, delle pertinenti raccomandazioni dell’IMO, nelle loro versioni aggiornate;
23)
«nave ro-ro da passeggeri»: la nave da passeggeri avente spazi per il carico roll on-roll off o spazi delle categorie speciali come definite dalla SOLAS 74, nella versione aggiornata;
24)
«codice STCW»: il codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia, adottato dalla conferenza delle parti della convenzione STCW con la risoluzione n. 2 del 1995, nella versione aggiornata;
25)
«funzioni»: una serie di mansioni, doveri e responsabilità come specificatamente indicati dal codice STCW, necessari per la conduzione della nave, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell’ambiente marino;
26)
«compagnia»: il proprietario di una nave o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, quale l’armatore o il noleggiatore della nave, che abbia rilevato dal proprietario la responsabilità della conduzione della stessa e che, nell’assumere tale responsabilità, si è fatto carico di tutti i doveri e le responsabilità gravanti sulla compagnia ai sensi della presente direttiva;
27)
«servizio di navigazione»: il servizio a bordo di una nave rilevante ai fini del rilascio o del rinnovo di un certificato di competenza, di un certificato di addestramento o di un’altra qualifica;
28)
«riconosciuto»: riconosciuto da uno Stato membro a norma della presente direttiva;
29)
«paese terzo»: paese che non è uno Stato membro;
30)
«mese»: un mese civile o trenta giorni risultanti da periodi di durata inferiore ad un mese;
31)
«radiooperatore GMDSS»: persona qualificata in conformità delle disposizioni di cui all’allegato I, capo IV;
32)
«codice ISPS»: il codice internazionale per la sicurezza degli impianti portuali e delle navi (International Ship and Port Facility Security), adottato il 12 dicembre 2002 dalla risoluzione n. 2 della conferenza degli Stati contraenti alla SOLAS 74, nella versione aggiornata;
33)
«ufficiale di protezione della nave»: la persona a bordo della nave che risponde al comandante ed è designata dalla compagnia come responsabile della protezione della nave, e in particolare dell’attuazione e del rispetto del piano di protezione della nave, e come collegamento con l’ufficiale di protezione della compagnia e con l’ufficiale di protezione dell’impianto portuale;
34)
«compiti di protezione»: tutti i compiti e le mansioni per la protezione a bordo delle navi definiti dal capo XI/2 della SOLAS 74, nella versione modificata, e dal codice ISPS;
35)
«certificato di competenza»: certificato rilasciato e convalidato relativo a comandanti, ufficiali e radiooperatori del GMDSS, in conformità dell’allegato I, capi II, III, IV, V o VII, che abilita il legittimo titolare a prestare servizio nella qualifica e a svolgere le funzioni previste al livello di responsabilità in esso specificato;
36)
«certificato di addestramento»: certificato diverso da un certificato di competenza, rilasciato a un marittimo, attestante che i pertinenti requisiti in materia di formazione, competenza o servizio di navigazione previsti dalla presente direttiva sono soddisfatti;
37)
«prova documentale»: documentazione, diversa dal certificato di competenza o dal certificato di addestramento, utilizzata per stabilire che i pertinenti requisiti previsti dalla presente direttiva sono soddisfatti;
38)
«ufficiale elettrotecnico»: ufficiale qualificato in conformità dell’allegato I, capo III;
39)
«marittimo abilitato di coperta»: marinaio qualificato in conformità dell’allegato I, capo II;
40)
«marittimo abilitato di macchina»: marinaio qualificato in conformità dell’allegato I, capo III;
41)
«comune elettrotecnico»: marinaio qualificato in conformità dell’allegato I, capo III;
42)
«Stato membro ospitante»: lo Stato membro in cui la gente di mare richiede l’accettazione o il riconoscimento dei propri certificati di competenza, certificati di addestramento o prove documentali;
43)
«codice IGF»: il codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità, come definito nella regola II-1/2.29 della SOLAS 74;
44)
«codice polare»: il codice internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari, come definito nella regola XIV/1.1 della SOLAS 74;
45)
«acque polari»: acque dell’Artico e/o della zona dell’Antartide, come definite nelle regole XIV/1.2, XIV/1.3 e XIV/1.4 della SOLAS 74.
Storico versioni
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