Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 8 giu 2022
Ambito di applicazione 1.   La presente direttiva si applica alla gente di mare di cui alla presente direttiva che presta servizio a bordo di navi adibite alla navigazione marittima battenti bandiera di uno Stato membro ad eccezione di: a) navi da guerra, navi da guerra ausiliarie o altre navi appartenenti ad uno Stato membro o gestite da uno Stato membro esclusivamente a fini governativi e non commerciali; b) navi da pesca; c) unità da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale; d) imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale. 2.   L’ si applica alla gente di mare che possiede un certificato rilasciato da uno Stato membro, indipendentemente dalla nazionalità.
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