Art. 6
Reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare
In vigore dal 8 giu 2022
Reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare
1. Ogni Stato membro accetta certificati di addestramento e prove documentali rilasciati da un altro Stato membro, o sotto la sua autorità, in formato cartaceo o digitale, al fine di autorizzare la gente di mare a prestare servizio a bordo di navi battenti la propria bandiera.
2. Ogni Stato membro riconosce i certificati di competenza rilasciati da un altro Stato membro o i certificati di addestramento rilasciati da un altro Stato membro a comandanti e ufficiali, conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 dell’allegato I della presente direttiva, convalidando tali certificati per attestarne il riconoscimento. La convalida che attesta il riconoscimento è limitata alle capacità, alle funzioni e ai livelli di competenza o addestramento ivi previsti. La convalida è rilasciata soltanto se tutti i requisiti della convenzione STCW sono stati soddisfatti, in conformità della regola I/2, paragrafo 7, della convenzione STCW. La forma della convalida utilizzata è quella indicata alla sezione A-I/2, paragrafo 3, del codice STCW.
3. Al fine di autorizzare la gente di mare a prestare servizio a bordo di navi battenti la propria bandiera, ogni Stato membro accetta certificati medici rilasciati sotto l’autorità di un altro Stato membro conformemente all’.
4. Gli Stati membri ospitanti provvedono affinché le decisioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 siano emesse entro un periodo di tempo ragionevole. Gli Stati membri ospitanti provvedono altresì affinché la gente di mare abbia il diritto di ricorrere contro qualsiasi rifiuto di convalidare o accettare un certificato valido o l’assenza di qualsiasi risposta, in conformità della legislazione e delle procedure nazionali, e che la gente di mare riceva consulenza e assistenza adeguate relativamente a tali ricorsi, in conformità della legislazione e delle procedure nazionali consolidate.
5. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, le autorità competenti di uno Stato membro ospitante possono imporre ulteriori limitazioni alle capacità, alle funzioni e ai livelli di competenza o addestramento relativi ai viaggi costieri, come indicato nell’, o certificati alternativi rilasciati in virtù dell’allegato I, regola VII/1.
6. Fatto salvo il paragrafo 2, uno Stato membro ospitante può, ove necessario, autorizzare un marittimo a prestare servizio, per un periodo di non oltre tre mesi, a bordo di una nave battente la sua bandiera, quando egli sia in possesso di un certificato adeguato valido rilasciato e convalidato da un altro Stato membro ma non ancora convalidato dallo Stato membro ospitante interessato.
La prova documentale dell’avvenuta presentazione di una domanda di convalida alle competenti autorità deve essere prontamente disponibile.
7. Lo Stato membro ospitante provvede affinché la gente di mare che chiede il riconoscimento di certificati per svolgere funzioni a livello direttivo possegga una conoscenza adeguata della legislazione marittima di tale Stato membro in relazione alle funzioni che è autorizzata a svolgere.
Storico versioni
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