Art. 18 · Responsabilità degli Stati membri in ordine alla formazione e alla valutazione

Art. 18

Responsabilità degli Stati membri in ordine alla formazione e alla valutazione

In vigore dal 8 giu 2022
Responsabilità degli Stati membri in ordine alla formazione e alla valutazione 1.   Gli Stati membri designano le autorità o gli organismi che devono: a) fornire la formazione di cui all’; b) organizzare e/o controllare le prove, se del caso; c) rilasciare i certificati di cui all’; d) concedere le dispense di cui all’. 2.   Gli Stati membri assicurano quanto segue: a) tutte le attività di formazione e valutazione della gente di mare: i) devono essere strutturate secondo programmi scritti che indichino, tra l’altro, i metodi, i mezzi di insegnamento, le procedure e il materiale scolastico occorrenti per conseguire i livelli di competenza prescritti; ii) devono essere condotte, controllate, valutate e coadiuvate da persone qualificate conformemente alle lettere d), e) e f); b) le persone incaricate di attività di formazione in servizio o valutazione a bordo di una nave possono condurre tali attività solo quando esse non ostacolino la normale conduzione della nave ed essi possono dedicare il loro tempo e la loro attenzione alle predette attività; c) gli insegnanti, i supervisori e gli esaminatori devono essere adeguatamente qualificati per gli specifici tipi e livelli delle attività di formazione o di valutazione delle competenze della gente di mare da condursi sia a bordo che a terra; d) chiunque svolga attività di formazione in servizio per la gente di mare, a bordo o a terra, valida al fine di ottenere l’abilitazione ai sensi della presente direttiva deve: i) essere in grado di comprendere il programma di formazione e gli obiettivi di formazione specifici del particolare tipo di formazione impartita; ii) essere qualificato per i compiti per i quali la formazione è impartita; iii) se la formazione è impartita con l’ausilio di simulatori: — aver ricevuto un’istruzione adeguata circa le tecniche d’insegnamento che comportano l’uso di simulatori, e — aver accumulato sufficiente esperienza pratica nell’uso del tipo particolare di simulatore utilizzato; e) chiunque sia responsabile della supervisione della formazione in servizio della gente di mare valida al fine di ottenere un certificato deve avere una piena comprensione del programma di formazione e degli obiettivi specifici di ogni tipo di formazione impartita; f) chiunque effettui attività di valutazione in servizio delle competenze della gente di mare, a bordo o a terra, valida al fine di ottenere un certificato ai sensi della presente direttiva deve: i) avere un livello adeguato di conoscenza e comprensione delle competenze che è chiamato a valutare; ii) essere abilitato ai compiti oggetto di valutazione; iii) aver ricevuto un’istruzione adeguata circa i metodi e le pratiche di valutazione; iv) aver acquisito sufficiente esperienza pratica nell’attività di valutazione; v) quando l’attività di valutazione è effettuata con l’ausilio di simulatori, aver maturato sufficiente esperienza pratica nell’attività di valutazione con il particolare tipo di simulatore utilizzato, sotto la supervisione e con soddisfazione di un esaminatore esperto; g) quando uno Stato membro riconosce un corso di formazione, un istituto di formazione o una qualificazione impartita da un istituto di formazione come requisiti validi ai fini del rilascio di un certificato, le qualifiche e l’esperienza degli insegnanti e degli esaminatori sono disciplinati dalle disposizioni sui livelli di qualità di cui all’. Tali qualifiche, l’esperienza e l’applicazione dei livelli di qualità devono comportare un’adeguata formazione nelle tecniche d’insegnamento e nei metodi e nelle pratiche di formazione e valutazione ed essere conformi a tutte le disposizioni applicabili delle lettere d), e) e f) del presente paragrafo.
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