Art. 11
Norme di qualità
In vigore dal 8 giu 2022
Norme di qualità
1. Gli Stati membri assicurano:
a)
che tutte le attività di formazione, di valutazione delle competenze, di certificazione, incluse quelle mediche, di convalida e di rinnovo svolte da enti o organismi non appartenenti alla pubblica amministrazione o sotto la loro autorità siano costantemente controllate attraverso un sistema di norme di qualità che assicuri il conseguimento di obiettivi definiti, inclusi quelli riguardanti le qualifiche e l’esperienza di istruttori ed esaminatori, conformemente alla sezione A-I/8 del codice STCW;
b)
che qualora tali attività siano condotte da enti o organismi pubblici, sia applicato un sistema di norme di qualità conformemente alla sezione A-I/8 del codice STCW;
c)
che gli obiettivi di istruzione e formazione e i relativi livelli qualitativi di competenza da conseguire siano chiaramente definiti e siano identificati i livelli di conoscenze, di apprendimento e di capacità professionali adeguati agli esami e alle valutazioni previsti dalla convenzione STCW;
d)
che il campo di applicazione delle norme di qualità abbracci la gestione del sistema di abilitazione, tutti i corsi e i programmi di formazione, gli esami e le valutazioni effettuate dagli Stati membri o sotto la loro autorità, le qualifiche e l’esperienza di istruttori ed esaminatori e si estenda fino a comprendere le politiche, i sistemi, i controlli e le revisioni interne della qualità adottati al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi definiti.
Gli obiettivi e le relative norme di qualità di cui al primo comma, lettera c), possono essere specificati distintamente per ogni corso e programma di formazione e devono includere la gestione del sistema di abilitazione.
2. Gli Stati membri assicurano altresì che una valutazione indipendente delle conoscenze, delle capacità di comprensione, delle abilità e competenze acquisite, delle attività di valutazione nonché della gestione del sistema di abilitazione sia attuata ad intervalli non superiori a cinque anni da persone qualificate, non aventi interessi nelle attività in questione, al fine di verificare che:
a)
tutte le misure interne di verifica e controllo della gestione e le attività conseguenti siano conformi alle disposizioni previste e alle procedure formali e siano idonee ad assicurare il conseguimento degli obiettivi definiti;
b)
i risultati di ogni valutazione indipendente siano documentati e sottoposti all’attenzione dei responsabili del settore oggetto della valutazione;
c)
si intraprendano azioni tempestive per rimediare alle carenze riscontrate;
d)
tutte le disposizioni applicabili della convenzione e del codice STCW, incluse le modifiche, siano disciplinate dal sistema di norme di qualità. Gli Stati membri possono anche includere nel sistema le altre disposizioni applicabili della presente direttiva.
3. Gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione concernente ogni valutazione svolta ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, secondo il formato specificato alla sezione A-I/7 del codice STCW, entro sei mesi dalla data della valutazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2022:993:oj#art-11