Art. 13
Rinnovo dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento
In vigore dal 8 giu 2022
Rinnovo dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento
1. I comandanti, gli ufficiali e i radiooperatori titolari di un certificato rilasciato o riconosciuto a norma di qualsiasi capo dell’allegato I ad esclusione del capo V, regola V/3, o del capo VI che prestino servizio in mare oppure intendano riprendere servizio in mare dopo un periodo trascorso a terra per essere ritenuti idonei al servizio di navigazione devono, ad intervalli non superiori a cinque anni:
a)
soddisfare i requisiti di idoneità fisica di cui all’;
b)
dimostrare di continuare a possedere la competenza professionale conformemente alla sezione A-I/11 del codice STCW.
2. I comandanti, gli ufficiali e i radiooperatori, per poter proseguire il servizio di navigazione a bordo di navi per le quali sono stati stabiliti a livello internazionale requisiti di formazione speciali, devono aver effettuato il relativo addestramento riconosciuto con esito favorevole.
3. I comandanti e gli ufficiali, per poter proseguire il servizio di navigazione a bordo di navi cisterna, soddisfano i requisiti del paragrafo 1 del presente articolo e, a intervalli non superiori a cinque anni, dimostrano di continuare a possedere la competenza professionale in materia di navi cisterna conformemente alla sezione A-I/11, paragrafo 3, del codice STCW.
4. I comandanti e gli ufficiali, per poter proseguire il servizio di navigazione a bordo di navi che incrociano nelle acque polari, soddisfano i requisiti del paragrafo 1 del presente articolo e, a intervalli non superiori a cinque anni, dimostrano di continuare a possedere la competenza professionale in materia di navi che incrociano nelle acque polari conformemente alla sezione A-I/11, paragrafo 4, del codice STCW.
5. Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza che sono richiesti ai candidati per i certificati di competenza e/o i certificati di addestramento emessi fino al 1o gennaio 2017 con quelli indicati per i pertinenti certificati di competenza e/o di addestramento nella parte A del codice STCW e stabilisce se sia necessario richiedere che i titolari di tali certificati di competenza e/o certificati di addestramento frequentino adeguati corsi per il ripasso e l’aggiornamento dell’addestramento o siano sottoposti a valutazioni.
6. Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza da esso previsti per le persone che prestano servizio su navi alimentate a gas prima del 1o gennaio 2017 con i livelli di competenza di cui alla sezione A-V/3 del codice STCW e stabilisce se sia necessario richiedere che tali persone aggiornino le proprie qualifiche.
7. Gli Stati membri, in consultazione con gli interessati, formulano o promuovono la formulazione della struttura dei corsi di aggiornamento e di adeguamento come previsto alla sezione A-I/11 del codice STCW.
8. Al fine di aggiornare le conoscenze di comandanti, ufficiali e radiooperatori, gli Stati membri assicurano che i testi delle recenti modifiche delle normative nazionali e internazionali in materia di sicurezza della vita in mare, protezione e tutela dell’ambiente marino siano messi a disposizione delle navi battenti la loro bandiera, nel rispetto dell’, paragrafo 3, lettera b), e dell’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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