Art. 15
Responsabilità delle compagnie
In vigore dal 8 giu 2022
Responsabilità delle compagnie
1. Gli Stati membri, conformemente ai paragrafi 2 e 3, ritengono le compagnie responsabili dell’ammissione della gente di mare al servizio sulle loro navi a norma della presente direttiva e dispongono che ciascuna compagnia debba assicurare:
a)
che tutti i marittimi in servizio sulle sue navi possiedano un certificato adeguato, conforme alla presente direttiva e rilasciato dallo Stato membro;
b)
che l’equipaggio delle navi sia formato conformemente alle norme in materia di sicurezza della composizione degli equipaggi applicate dal rispettivo Stato membro;
c)
che la documentazione e i dati relativi a tutti i marittimi assunti sulle sue navi siano conservati e tenuti a disposizione e includano, tra l’altro, documenti e dati relativi alla loro esperienza, formazione, idoneità fisica e competenza ai fini dei compiti loro assegnati;
d)
che i marittimi, all’atto dell’ammissione in servizio su una nave, possano familiarizzarsi con i loro compiti specifici e con tutti i regolamenti, le installazioni, le attrezzature, le procedure e le caratteristiche della nave rilevanti ai fini dei loro compiti abituali e di emergenza;
e)
che l’equipaggio della nave sia effettivamente in grado di coordinare le proprie attività nelle situazioni di emergenza e adempiere le funzioni vitali ai fini della sicurezza e della prevenzione o del contenimento dell’inquinamento;
f)
che la gente di mare in servizio sulle sue navi abbia seguito corsi per il ripasso e l’aggiornamento dell’addestramento come previsto dalla convenzione STCW;
g)
che a bordo delle sue navi si svolga sempre un’efficace comunicazione orale in conformità del capo V, regola 14, paragrafi 3 e 4, della SOLAS 74, nella versione modificata.
2. Le compagnie, i comandanti e i membri dell’equipaggio sono individualmente responsabili del corretto adempimento degli obblighi stabiliti al presente articolo nonché dell’adozione di ogni altra misura eventualmente necessaria per assicurare che ciascun membro dell’equipaggio possa contribuire con le proprie cognizioni e capacità alla sicurezza della conduzione della nave.
3. La compagnia deve fornire al comandante di ogni nave cui si applica la presente direttiva istruzioni scritte che indichino le strategie e le procedure da seguire atte a garantire alla gente di mare appena assunta su una nave la ragionevole possibilità di familiarizzarsi con l’equipaggiamento della nave, le procedure operative e le altre disposizioni necessarie per il corretto assolvimento dei loro compiti, prima di essere demandati agli stessi. Tali strategie e procedure includono:
a)
la previsione di un lasso di tempo ragionevole durante il quale il marittimo neoassunto abbia l’opportunità di conoscere:
i)
l’equipaggiamento specifico che il marittimo utilizzerà o farà funzionare;
ii)
le procedure di guardia, di sicurezza, di tutela dell’ambiente e di emergenza specifiche della nave e le disposizioni che il marittimo deve conoscere per poter adempiere correttamente i compiti assegnatigli;
b)
la designazione di un membro esperto dell’equipaggio che avrà la responsabilità di assicurare che ad ogni marittimo neoassunto siano comunicate le informazioni essenziali in una lingua a lui comprensibile.
4. Le compagnie garantiscono che i comandanti, gli ufficiali e il personale in servizio con funzioni e responsabilità specifiche a bordo delle loro navi ro-ro da passeggeri abbiano completato la formazione necessaria per acquisire le capacità adeguate al posto da occupare e alle funzioni e responsabilità da assumere, tenendo conto degli orientamenti forniti alla sezione B-I/14 del codice STCW.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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