Art. 12

Norme mediche

In vigore dal 8 giu 2022
Norme mediche 1.   Ogni Stato membro adotta norme riguardanti l’idoneità fisica della gente di mare e procedure per il rilascio di un certificato medico conformemente al presente articolo e alla sezione A-I/9 del codice STCW, tenendo conto, se del caso, della sezione B-I/9 del codice STCW. 2.   Ogni Stato membro garantisce che i responsabili della valutazione dell’idoneità fisica della gente di mare siano medici in attività, riconosciuti da tale Stato ai fini degli esami medici della gente di mare, conformemente alla sezione A-I/9 del codice STWC. 3.   Ogni marittimo titolare di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento rilasciato a norma delle disposizioni della convenzione STCW che presta servizio in mare possiede anche un certificato medico valido rilasciato conformemente al presente articolo e della sezione A-I/9 del codice STCW. 4.   Ai fini del rilascio di un certificato medico i candidati: a) hanno almeno sedici anni; b) forniscono una prova soddisfacente della propria identità; c) possiedono i requisiti applicabili di idoneità medica stabiliti dallo Stato membro interessato. 5.   I certificati medici sono validi per un periodo massimo di due anni, fatta eccezione per i marittimi minori di diciotto anni, nel qual caso il periodo massimo di validità è di un anno. 6.   Se il periodo di validità di un certificato medico scade durante un viaggio, si applica la regola I/9 dell’allegato della convenzione STCW. 7.   In casi urgenti uno Stato membro può permettere a un marittimo di lavorare senza un certificato medico valido. In tali casi si applica la regola I/9 dell’allegato della convenzione STCW.
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