Art. 12
Norme mediche
In vigore dal 8 giu 2022
Norme mediche
1. Ogni Stato membro adotta norme riguardanti l’idoneità fisica della gente di mare e procedure per il rilascio di un certificato medico conformemente al presente articolo e alla sezione A-I/9 del codice STCW, tenendo conto, se del caso, della sezione B-I/9 del codice STCW.
2. Ogni Stato membro garantisce che i responsabili della valutazione dell’idoneità fisica della gente di mare siano medici in attività, riconosciuti da tale Stato ai fini degli esami medici della gente di mare, conformemente alla sezione A-I/9 del codice STWC.
3. Ogni marittimo titolare di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento rilasciato a norma delle disposizioni della convenzione STCW che presta servizio in mare possiede anche un certificato medico valido rilasciato conformemente al presente articolo e della sezione A-I/9 del codice STCW.
4. Ai fini del rilascio di un certificato medico i candidati:
a)
hanno almeno sedici anni;
b)
forniscono una prova soddisfacente della propria identità;
c)
possiedono i requisiti applicabili di idoneità medica stabiliti dallo Stato membro interessato.
5. I certificati medici sono validi per un periodo massimo di due anni, fatta eccezione per i marittimi minori di diciotto anni, nel qual caso il periodo massimo di validità è di un anno.
6. Se il periodo di validità di un certificato medico scade durante un viaggio, si applica la regola I/9 dell’allegato della convenzione STCW.
7. In casi urgenti uno Stato membro può permettere a un marittimo di lavorare senza un certificato medico valido. In tali casi si applica la regola I/9 dell’allegato della convenzione STCW.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2022:993:oj#art-12