Art. 10

Sanzioni o provvedimenti disciplinari

In vigore dal 8 giu 2022
Sanzioni o provvedimenti disciplinari 1.   Gli Stati membri adottano le procedure idonee allo svolgimento di un’indagine imparziale per i casi di denuncia di comportamenti incompetenti, azioni, omissioni o comportamenti che mettono a rischio la protezione che possano arrecare una minaccia diretta alla sicurezza della vita o delle cose in mare o all’ambiente marino da parte dei possessori di certificati di competenza, di certificati di addestramento o di convalide rilasciati da uno Stato membro in relazione all’adempimento delle funzioni relative ai loro certificati di competenza e ai certificati di addestramento, nonché per quanto riguarda la revoca, la sospensione e l’annullamento dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento per tali motivi e per la prevenzione delle frodi. 2.   Gli Stati membri adottano e applicano le opportune misure per prevenire le frodi e altre pratiche illecite concernenti certificati di competenza, certificati di addestramento e convalide rilasciati. 3.   Sanzioni o provvedimenti disciplinari sono previsti e applicati nei casi in cui: a) una compagnia o un comandante assumano una persona che non possiede un certificato come prescritto dalla presente direttiva; b) un comandante consenta che una funzione o servizio che secondo la presente direttiva debba essere assolto dal possessore di un certificato adeguato avente una data qualifica, sia svolto da una persona priva del certificato necessario, o di una valida esenzione o dei documenti di cui all’, paragrafo 7; oppure c) una persona ottenga con l’inganno o con documenti contraffatti un’assunzione che comporti l’assolvimento di una funzione o servizio in una qualifica che ai sensi della presente direttiva deve essere svolto da persone in possesso di un certificato o di una dispensa. 4.   Gli Stati membri nella cui giurisdizione hanno sede compagnie o soggetti che vi è chiaro motivo di ritenere responsabili o a conoscenza di qualsiasi manifesta violazione della presente direttiva ai sensi del paragrafo 3 collaborano con qualsiasi Stato membro o altra parte della convenzione STCW che comunichi loro l’intenzione di avviare un’azione nell’ambito della propria giurisdizione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:993:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo