Art. 9
Prevenzione delle frodi e di altre prassi illegali
In vigore dal 8 giu 2022
Prevenzione delle frodi e di altre prassi illegali
1. Gli Stati membri adottano e applicano le misure adeguate per prevenire le frodi e altre prassi illegali riguardanti i certificati e le convalide rilasciati e prevedono sanzioni che siano effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri designano le autorità nazionali competenti ad individuare e lottare contro le pratiche fraudolente e scambiano informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri e di paesi terzi in materia di certificazione della gente di mare.
Gli Stati membri ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.
Gli Stati membri inoltre ne informano immediatamente qualsiasi paese terzo con il quale abbiano concluso un accordo conformemente alla regola I/10, paragrafo 1.2, della convenzione STCW.
3. Su richiesta dello Stato membro ospitante, le autorità competenti di un altro Stato membro forniscono la conferma o il rifiuto per iscritto dell’autenticità dei certificati rilasciati alla gente di mare, le relative convalide o qualsiasi altro titolo di formazione da questo rilasciato.
Storico versioni
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