Art. 7
Requisiti della formazione
In vigore dal 8 giu 2022
Requisiti della formazione
La formazione di cui all’ è impartita in forma adeguata alle conoscenze teoriche e alle abilità pratiche richieste nell’allegato I, in particolare per quanto concerne l’uso dei dispositivi di salvataggio e per la lotta antincendio, e riconosciuta dall’autorità o dall’organismo competente designato da ciascuno Stato membro.
Storico versioni
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