Art. 20

Riconoscimento dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento

In vigore dal 8 giu 2022
Riconoscimento dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento 1.   I marittimi che non possiedono il certificato di competenza rilasciato dagli Stati membri o il certificato di addestramento rilasciato dagli Stati membri ai comandanti e agli ufficiali conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 della convenzione STCW possono essere autorizzati a prestare servizio a bordo di navi che battono bandiera di uno Stato membro purché sia stata adottata, secondo la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, una decisione sul riconoscimento del loro certificato di competenza o del loro certificato di addestramento. 2.   Uno Stato membro che intende riconoscere, mediante convalida, i certificati di competenza o i certificati di addestramento di cui al paragrafo 1 del presente articolo rilasciati da un paese terzo a un comandante, ufficiale o radiooperatore per prestare servizio a bordo di navi battenti la propria bandiera presenta alla Commissione una domanda di riconoscimento di tale paese terzo, accompagnata da un’analisi preliminare della conformità del paese terzo ai requisiti della convenzione STCW, raccogliendo le informazioni di cui all’allegato II della presente direttiva. In sede di tale analisi preliminare, lo Stato membro fornisce, a sostegno della sua domanda, ulteriori informazioni sui motivi del riconoscimento del paese terzo. Dopo la presentazione di tale domanda, la Commissione la esamina senza ritardo e decide, secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2, in merito all’avvio della valutazione dei sistemi di formazione e di certificazione del paese terzo entro un periodo di tempo ragionevole, in ottemperanza al termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Qualora sia adottata una decisione positiva in merito all’avvio della valutazione, la Commissione, assistita dall’Agenzia europea per la sicurezza marittima e con l’eventuale partecipazione dello Stato membro che ha presentato la domanda e di eventuali altri Stati membri interessati, provvede a raccogliere le informazioni di cui all’allegato II della presente direttiva e procede a una valutazione dei sistemi di formazione e di certificazione del paese terzo per il quale è stata presentata la domanda di riconoscimento, al fine di verificare che tale paese terzo soddisfi tutti i requisiti della convenzione STCW e che siano state adottate misure atte a prevenire l’emissione di certificati fraudolenti, e valutare se abbia ratificato la Convenzione sul lavoro marittimo del 2006. 3.   Qualora concluda, sulla base dei risultati della valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che tutti i requisiti sono soddisfatti, la Commissione adotta gli atti di esecuzione recanti la sua decisione in merito al riconoscimento di un paese terzo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2, entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione della domanda da parte di uno Stato membro di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Qualora il paese terzo interessato debba attuare importanti azioni correttive, comprese modifiche alla sua legislazione e al suo sistema di istruzione, formazione e certificazione al fine di soddisfare i requisiti della convenzione STCW, l’atto di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo è adottato entro trentasei mesi dalla data di presentazione della domanda da parte di uno Stato membro di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Lo Stato membro che presenta la domanda può decidere di riconoscere unilateralmente il paese terzo fino a quando non sia stato adottato un atto di esecuzione ai sensi del presente paragrafo. In caso di un tale riconoscimento unilaterale, lo Stato membro comunica alla Commissione il numero di convalide che attestano il riconoscimento emesse in relazione ai certificati di competenza e certificati di addestramento di cui al paragrafo 1 rilasciati dal paese terzo, fino a quando non sia stato adottato l’atto di esecuzione riguardante il riconoscimento di tale paese terzo. 4.   Uno Stato membro può decidere, in relazione alle navi battenti la propria bandiera, di convalidare i certificati rilasciati da paesi terzi riconosciuti dalla Commissione, tenendo conto delle disposizioni di cui all’allegato II, punti 4 e 5. 5.   Restano validi i riconoscimenti dei certificati rilasciati da paesi terzi riconosciuti, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, entro il 14 giugno 2005. Detti riconoscimenti possono essere utilizzati da tutti gli Stati membri, a condizione che la Commissione non li revochi successivamente in virtù dell’. 6.   La Commissione elabora e tiene aggiornato un elenco dei paesi terzi riconosciuti. L’elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C. 7.   Nonostante il disposto dell’, paragrafo 7, uno Stato membro può, se le circostanze lo richiedono, autorizzare un appartenente alla gente di mare a prestare servizio in una qualità che non sia quella di ufficiale radio o di radiooperatore, ad eccezione dei casi previsti dalle norme radio, per un periodo di non oltre tre mesi a bordo di una nave battente la sua bandiera, quando egli sia in possesso di un certificato adeguato valido emesso e convalidato a norma di legge da un paese terzo che non è ancora stato convalidato dallo Stato membro interessato ai fini dell’abilitazione a prestare servizio a bordo di navi battenti la sua bandiera. In tal caso, deve essere prontamente fornita la prova documentale dell’avvenuta presentazione della domanda di convalida alle competenti autorità.
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