Art. 16

Idoneità al servizio

In vigore dal 8 giu 2022
Idoneità al servizio 1.   Al fine di prevenire l’affaticamento, gli Stati membri: a) stabiliscono periodi di riposo obbligatorio per il personale di guardia e per quanti svolgono compiti attinenti alla sicurezza, alla protezione e alla prevenzione dell’inquinamento conformemente ai paragrafi da 3 a 13; b) prescrivono che i turni di guardia siano organizzati in modo tale da non compromettere, a causa dell’affaticamento, l’efficienza del personale e che il servizio sia organizzato in modo tale che il personale addetto alla prima guardia all’inizio del viaggio e quello addetto alle guardie successive sia sufficientemente riposato e comunque idoneo al servizio. 2.   Gli Stati membri, al fine di prevenire il consumo di droga e alcol, provvedono affinché siano adottate misure adeguate conformemente al presente articolo. 3.   Gli Stati membri tengono conto del pericolo costituito dall’affaticamento dei marittimi, in particolare di quelli che svolgono mansioni attinenti alla sicurezza delle operazioni della nave. 4.   A tutto il personale avente compiti di ufficiale responsabile della guardia o di marinaio facente parte di una guardia e a coloro che svolgono compiti attinenti alla sicurezza, alla prevenzione dell’inquinamento e alla protezione è concesso un periodo di riposo: a) di almeno dieci ore ogni ventiquattro ore; e b) di settantasette ore ogni sette giorni. 5.   Le ore di riposo possono essere suddivise in non più di due periodi, uno dei quali della durata di almeno sei ore e gli intervalli tra periodi di riposo consecutivi non superano quattordici ore. 6.   Le prescrizioni sui periodi di riposo di cui ai paragrafi 4 e 5 possono essere derogate in caso di emergenza o in altre situazioni operative eccezionali. Gli appelli, le esercitazioni antincendio e con le scialuppe di salvataggio e le esercitazioni prescritte dalle normative nazionali e dagli strumenti internazionali sono condotti in modo da ridurre al minimo il disturbo per i turni di riposo e non indurre affaticamento. 7.   Gli Stati membri dispongono che gli orari di guardia siano affissi in luoghi ove siano facilmente accessibili. Gli orari sono stabiliti in un formato standard nella lingua o nelle lingue di lavoro della nave e in inglese. 8.   Quando un marittimo è reperibile, come nel caso in cui una sala macchine non sia presidiata, ha diritto a un adeguato periodo di riposo compensativo se il normale periodo di riposo è interrotto da chiamate di lavoro. 9.   Gli Stati membri provvedono affinché le registrazioni delle ore di riposo giornaliere dei marittimi siano tenute in un formato standard, nella lingua o nelle lingue di lavoro della nave e in inglese, per consentire il monitoraggio e la verifica della conformità con il presente articolo. I marittimi ricevono una copia delle registrazioni che li riguardano, che è firmata dal comandante, o da una persona autorizzata dal comandante, e dai marittimi. 10.   Nonostante quanto stabilito ai paragrafi da 3 a 9, il comandante di una nave ha diritto di esigere da un marittimo lo svolgimento delle ore di lavoro necessarie per l’immediata sicurezza della nave, delle persone a bordo o del carico, o per fornire assistenza ad altre navi o persone che si trovano in difficoltà in mare. Di conseguenza, il comandante può sospendere il programma delle ore di riposo ed esigere da un marittimo che effettui tutte le ore di lavoro necessarie fino a quando non sia stata ripristinata la situazione di normalità. Non appena possibile dopo il ripristino di condizioni di normalità, il comandante provvede affinché tutti i marittimi che hanno prestato la loro opera durante il periodo di riposo ottengano un periodo di riposo adeguato. 11.   Nel rispetto dei principi generali della protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori e in linea con la direttiva 1999/63/CE, gli Stati membri possono prevedere, mediante normative, regolamentazioni o procedure nazionali, che l’autorità competente autorizzi o registri contratti collettivi che consentono deroghe alle ore di riposo previste al paragrafo 4, lettera b), e al paragrafo 5 del presente articolo, a condizione che il periodo di riposo non sia inferiore a settanta ore per ogni periodo di sette giorni e nel rispetto dei limiti stabiliti nei paragrafi 12 e 13 del presente articolo. Tali deroghe si conformano, per quanto possibile, alle norme stabilite, ma possono tener conto di periodi di ferie più frequenti o più lunghi o della concessione di ferie compensative per i marittimi addetti alla guardia o che prestano servizio a bordo di navi su brevi viaggi. Le deroghe tengono conto, nella misura del possibile, degli orientamenti relativi alla prevenzione dell’affaticamento di cui alla sezione B-VIII/1 del codice STCW. Non sono concesse deroghe alle ore di riposo minimo di cui al paragrafo 4, lettera a), del presente articolo. 12.   Le deroghe previste al paragrafo 11 in relazione al periodo di riposo settimanale di cui al paragrafo 4, lettera b), non possono superare due settimane consecutive. Gli intervalli tra due periodi di deroghe a bordo non possono essere inferiori al doppio della durata della deroga. 13.   Nell’ambito di eventuali deroghe al paragrafo 5, di cui al paragrafo 11, le ore di riposo minimo nell’arco di ventiquattro ore previste al paragrafo 4, lettera a), possono essere suddivise in non più di tre periodi di riposo, uno dei quali dura almeno sei ore e nessuno degli altri due periodi dura meno di un’ora. Gli intervalli tra periodi consecutivi di riposo non superano le quattordici ore. Le deroghe non vanno oltre due periodi di ventiquattro ore per ogni periodo di sette giorni. 14.   Gli Stati membri stabiliscono, al fine di prevenire l’abuso di alcol, un limite di tasso alcolemico non superiore allo 0,05 % o a 0,25 mg/l di alcol nell’alito o un quantitativo di alcol che conduca alla stessa concentrazione alcolica per comandanti, ufficiali e altri marittimi, mentre svolgono i rispettivi compiti di sicurezza, di protezione e di tutela dell’ambiente marino.
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