Art. 6

Punti in cui i valori devono essere rispettati

In vigore dal 16 dic 2020
Punti in cui i valori devono essere rispettati 1.   I valori di parametro fissati a norma dell’ per i parametri elencati nell’allegato I, parti A e B, devono essere rispettati nei seguenti punti: a) per le acque destinate al consumo umano fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto, all’interno di locali o stabilimenti, in cui le acque fuoriescono dai rubinetti, di norma utilizzati per le acque destinate al consumo umano; b) per le acque destinate al consumo umano fornite da una cisterna, nel punto in cui le acque fuoriescono dalla cisterna; c) per le acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o contenitori, nel punto in cui sono confezionate in bottiglie o contenitori; d) per le acque destinate al consumo umano utilizzate in un’impresa alimentare, nel punto in cui sono utilizzate in tale impresa. 2.   Per le acque destinate al consumo umano di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo, si considera che gli Stati membri abbiano adempiuto gli obblighi di cui al presente articolo, all’ e all’, paragrafo 2, quando si possa dimostrare che l’inosservanza dei valori di parametro fissati a norma dell’ è dovuta al sistema di distribuzione domestico o alla sua manutenzione, fatta eccezione per l’ per quanto riguarda i locali prioritari. 3.   Qualora si applichi il paragrafo 2 del presente articolo e sussista il rischio che le acque destinate al consumo umano di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo non siano conformi ai valori di parametro fissati a norma dell’, gli Stati membri assicurano comunque che: a) siano prese misure appropriate per ridurre o eliminare il rischio di non conformità ai valori di parametro — ad esempio offrendo ai proprietari consulenza sugli eventuali provvedimenti correttivi da adottare — e, se necessario, siano prese altre misure, quali adeguate tecniche di trattamento, per modificare la natura e le caratteristiche delle acque prima della fornitura al fine di ridurre o eliminare il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura; e b) i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti correttivi supplementari da adottare.
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