Art. 5
Standard qualitativi
In vigore dal 16 dic 2020
Standard qualitativi
1. Per i parametri che figurano nell’allegato I, gli Stati membri fissano valori applicabili alle acque destinate al consumo umano.
2. I valori di parametro stabiliti ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo non sono meno rigorosi di quelli stabiliti nell’allegato I, parti A, B, C e D. Per quanto concerne i parametri di cui all’allegato I, parte C, i valori sono fissati unicamente per finalità di monitoraggio e per garantire l’adempimento degli obblighi di cui all’.
3. Gli Stati membri fissano valori per parametri aggiuntivi non riportati nell’allegato I qualora ciò sia necessario per tutelare la salute umana all’interno del loro territorio nazionale o in una parte di esso. I valori fissati soddisfano, al minimo, i requisiti di cui all’, paragrafo 1, lettera a).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2020:2184:oj#art-5