Art. 4

Obblighi generali

In vigore dal 16 dic 2020
Obblighi generali 1.   Fatti salvi gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite. Ai fini dell’osservanza dei requisiti minimi previsti dalla presente direttiva le acque destinate al consumo umano sono salubri e pulite se soddisfano tutte le seguenti condizioni: a) tali acque non contengono microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana; b) tali acque soddisfano i requisiti minimi di cui all’allegato I, parti A, B e D; c) gli Stati membri hanno adottato ogni altra misura necessaria per soddisfare gli articoli da 5 a 14. 2.   Gli Stati membri vigilano a che l’applicazione delle disposizioni adottate a norma della presente direttiva si basi sul principio di precauzione e non possa avere l’effetto di consentire, direttamente o indirettamente, un deterioramento dell’attuale qualità delle acque destinate al consumo umano, né l’aumento dell’inquinamento delle acque destinate alla produzione di acque destinate al consumo umano. 3.   A norma della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri provvedono affinché sia effettuata una valutazione dei livelli delle perdite di acqua nel loro territorio e dei potenziali miglioramenti in termini di riduzione delle perdite di acqua utilizzando l’indice di perdita dell’infrastruttura (ILI) o altro metodo di analisi appropriato. Tale valutazione tiene conto dei pertinenti aspetti di salute pubblica, ambientali, tecnici ed economici e concerne almeno i fornitori di acqua che forniscono almeno 10 000 m3 di acqua al giorno o che servono almeno 50 000 persone. I risultati della valutazione sono comunicati alla Commissione entro il 12 gennaio 2026. Entro il 12 gennaio 2028, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all’, al fine di integrare la presente direttiva, che stabilisce una soglia basata sull’ILI o altro metodo appropriato al di sopra della quale gli Stati membri devono presentare un piano d’azione. Tale atto delegato è elaborato utilizzando le valutazioni degli Stati membri e il tasso medio di perdita dell’Unione determinato sulla base di tali valutazioni. Entro due anni dall’adozione dell’atto delegato di cui al terzo comma, gli Stati membri il cui tasso di perdita supera la soglia stabilita nell’atto delegato presentano alla Commissione un piano d’azione contenente una serie di misure da adottare per ridurre il loro tasso di perdita.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2020:2184:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo