Art. 66
Deroghe
In vigore dal 5 giu 2019
Deroghe
1. Gli Stati membri che possono dimostrare l'esistenza di seri problemi nella gestione dei loro piccoli sistemi connessi e piccoli sistemi isolati possono chiedere alla Commissione di derogare alle pertinenti disposizioni degli nonché dei capi IV, V e VI.
I piccoli sistemi isolati, e la Francia ai fini della Corsica, possono anche chiedere deroghe agli .
Prima di prendere una decisione, la Commissione informa gli Stati membri delle richieste pervenute, tenendo conto del rispetto della riservatezza.
2. Le deroghe concesse dalla Commissione di cui al paragrafo 1 sono limitate nel tempo e subordinate a condizioni volte a rafforzare la concorrenza e l'integrazione nel mercato interno e a garantire che le deroghe non ostacolino la transizione verso l'energia rinnovabile, l'aumento della flessibilità, lo stoccaggio dell'energia, l'elettromobilità e la gestione della domanda.
Per le regioni ultraperiferiche nel senso dell'articolo 349 TFUE, che non possono essere interconnesse con i mercati dell'energia elettrica dell'Unione, la deroga non è limitata nel tempo ed è subordinata a condizioni volte a garantire che essa non ostacoli la transizione verso l'energia rinnovabile.
La decisione che concede una deroga è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. L' non si applica a Cipro, Lussemburgo e Malta. Inoltre, gli non si applicano a Malta e gli non si applicano a Cipro.
Ai fini dell', paragrafo 1, lettera b), la nozione di «impresa che esercita attività di generazione o attività di fornitura» non comprende i clienti finali che esercitano attività di generazione e/o fornitura di energia elettrica, direttamente o attraverso un'impresa sulla quale esercitano un controllo, individualmente o insieme ad altri, a condizione che i clienti finali, comprese le loro quote di energia elettrica prodotta in imprese controllate, siano, in media annuale, consumatori netti di energia elettrica e che il valore economico dell'energia elettrica da essi venduta a terzi sia insignificante rispetto alle loro altre operazioni commerciali.
4. Fino al 1o gennaio 2025 o a una data successiva stabilita in una decisione adottata a norma del paragrafo 1 del presente articolo, l' non si applica a Cipro e alla Corsica.
5. L' non si applica a Malta fino al 5 luglio 2027. Tale periodo può essere prorogato di un ulteriore periodo non superiore a otto anni. L'ulteriore periodo di proroga è stabilito mediante una decisione a norma del paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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