Art. 44
Gestore di sistema indipendente
In vigore dal 5 giu 2019
Gestore di sistema indipendente
1. Se il 3 settembre 2009 il sistema di trasmissione appartiene ad un'impresa verticalmente integrata gli Stati membri possono decidere di non applicare l', paragrafo 1, e designare un gestore di sistema indipendente su proposta del proprietario del sistema di trasmissione. Tale designazione è soggetta all'approvazione della Commissione.
2. Lo Stato membro può approvare e designare un gestore di sistema indipendente a condizione che:
a)
il gestore candidato abbia dimostrato di soddisfare le prescrizioni dell', paragrafo 1, lettere b), c) e d);
b)
il gestore candidato abbia dimostrato di disporre delle risorse finanziarie, tecniche, materiali ed umane necessarie per svolgere i compiti di cui all';
c)
il gestore candidato si sia impegnato a rispettare un piano decennale di sviluppo della rete controllato dall'autorità di regolazione;
d)
il proprietario del sistema di trasmissione abbia dimostrato di essere in grado di ottemperare agli obblighi di cui al paragrafo 5. A tal fine, mette a disposizione tutti i progetti di accordi contrattuali stipulati con il gestore candidato e con qualsiasi altro ente pertinente; e
e)
il gestore candidato abbia dimostrato di essere in grado di ottemperare agli obblighi impostigli dal regolamento (UE) 2019/943, anche in ordine alla cooperazione tra gestori dei sistemi di trasmissione a livello europeo e regionale.
3. Le imprese che sono state certificate dall'autorità di regolazione in quanto conformi alle disposizioni di cui all' e al paragrafo 2 del presente articolo sono approvate e designate dagli Stati membri come gestori di sistemi indipendenti. Si applica la procedura di certificazione di cui all' della presente direttiva e all' del regolamento (UE) 2019/943 o all' della presente direttiva.
4. Ogni gestore di sistema indipendente è responsabile della concessione e della gestione dell'accesso dei terzi, compresa la riscossione dei corrispettivi per l'accesso, dei corrispettivi della congestione, dei pagamenti nell'ambito del meccanismo di compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione in conformità dell' del regolamento (UE) 2019/943, nonché del funzionamento, del mantenimento e dello sviluppo del sistema di trasmissione e della capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli, tramite l'adeguata programmazione degli investimenti. Nello sviluppare il sistema di trasmissione il gestore di sistema indipendente è responsabile della pianificazione (compresa la procedura di autorizzazione), della costruzione e dell'entrata in servizio della nuova infrastruttura. A tal fine il gestore di sistema indipendente agisce in qualità di gestore di sistema di trasmissione secondo le disposizioni della presente sezione. Il proprietario del sistema di trasmissione non è responsabile della concessione né della gestione dell'accesso dei terzi né della programmazione degli investimenti.
5. Se è stato designato un gestore di sistema indipendente, il proprietario del sistema di trasmissione deve:
a)
fornire ogni opportuna cooperazione e ausilio al gestore di sistema indipendente nell'espletamento dei suoi compiti e, in particolare, fornirgli tutte le informazioni pertinenti;
b)
finanziare gli investimenti decisi dal gestore di sistema indipendente e approvati dall'autorità di regolazione, ovvero dare il proprio assenso al finanziamento ad opera di altri soggetti interessati, compreso lo stesso gestore indipendente. I meccanismi di finanziamento all'uopo necessari sono soggetti all'approvazione dell'autorità di regolazione. Prima di decidere in merito, quest'ultima consulta il proprietario del sistema di trasmissione e le altre parti interessate;
c)
garantire la copertura della responsabilità civile afferente gli attivi della rete, ad esclusione della responsabilità collegata all'esercizio delle attività del gestore di sistema indipendente; e
d)
fornire le garanzie necessarie per facilitare il finanziamento di eventuali espansioni di rete, ad eccezione degli investimenti per i quali, ai sensi della lettera b), ha dato l'assenso a finanziamenti da parte di altri soggetti interessati, compreso il gestore di sistema indipendente.
6. In stretta cooperazione con l'autorità di regolazione, l'autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza è dotata di tutti i poteri necessari per controllare efficacemente l'osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasmissione, degli obblighi che ad esso incombono a norma del paragrafo 5.
Storico versioni
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