Art. 53

Certificazione in relazione ai paesi terzi

In vigore dal 5 giu 2019
Certificazione in relazione ai paesi terzi 1.   Qualora la certificazione sia richiesta da un proprietario di sistema di trasmissione o da un gestore di sistema di trasmissione che sia controllato da una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi, l'autorità di regolazione lo notifica alla Commissione. L'autorità di regolazione notifica inoltre senza indugio alla Commissione qualsiasi circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo di un sistema di trasmissione o di un gestore di sistema di trasmissione da parte di una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi. 2.   Il gestore del sistema di trasmissione notifica all'autorità di regolazione qualsiasi circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo del sistema di trasmissione o del gestore del sistema di trasmissione da parte di una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi. 3.   L'autorità di regolazione adotta un progetto di decisione relativa alla certificazione di un gestore di sistema di trasmissione entro quattro mesi a decorrere dalla data di notifica effettuata dal gestore stesso. Essa rifiuta la certificazione se non è stato dimostrato: a) che l'ente interessato ottempera agli obblighi di cui all'; e b) all'autorità di regolazione o ad un'altra autorità nazionale competente designata dallo Stato membro, che il rilascio della certificazione non metterà a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dello Stato membro e dell'Unione. Nell'esaminare tale questione l'autorità nazionale di regolazione o l'altra autorità competente tiene conto: i) dei diritti e degli obblighi dell'Unione in relazione a tale paese terzo che discendono dal diritto internazionale, incluso qualsiasi accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui l'Unione è parte e che tratta le questioni della sicurezza dell'approvvigionamento energetico; ii) dei diritti e degli obblighi dello Stato membro in relazione a tale paese terzo che discendono da accordi conclusi con lo stesso, nella misura in cui sono conformi al diritto dell'Unione; e iii) di altre circostanze specifiche del caso e del paese terzo interessato. 4.   L'autorità di regolazione notifica senza indugio la decisione alla Commissione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa. 5.   Gli Stati membri prevedono che, prima che l'autorità di regolazione adotti una decisione relativa alla certificazione, detta autorità o l'autorità competente designata di cui al paragrafo 3, lettera b), chieda un parere della Commissione per valutare se: a) l'ente interessato ottemperi agli obblighi di cui all'; e b) il rilascio della certificazione non metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione. 6.   La Commissione esamina la richiesta di cui al paragrafo 5 non appena la riceve. Entro due mesi dalla ricezione della richiesta, essa comunica il proprio parere all'autorità di regolazione oppure all'autorità competente designata, se la richiesta è stata presentata da quest'ultima. Nell'elaborare il parere, la Commissione può chiedere i pareri dell'ACER, lo Stato membro interessato e le parti interessate. Ove la Commissione formuli tale richiesta, il periodo di due mesi è prorogato di due mesi. In assenza di un parere della Commissione entro il periodo di cui al primo e secondo comma, si considera che tale istituzione non sollevi obiezioni avverso la decisione dell'autorità di regolazione. 7.   Nel valutare se il controllo da parte di una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi metterà a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, la Commissione tiene conto: a) delle circostanze specifiche del caso e del paese terzo interessato; e b) dei diritti e degli obblighi dell'Unione in relazione a tale paese terzo che discendono dal diritto internazionale, incluso qualsiasi accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui l'Unione è parte e che tratta le questioni della sicurezza dell'approvvigionamento energetico; 8.   Entro due mesi dalla scadenza del periodo di cui al paragrafo 6, l'autorità di regolazione adotta la decisione definitiva relativa alla certificazione. Nell'adottare la decisione definitiva, l'autorità di regolazione tiene nella massima considerazione il parere della Commissione. In ogni caso gli Stati membri hanno il diritto di rifiutare il rilascio della certificazione se questo mette a rischio la sicurezza del loro approvvigionamento energetico o la sicurezza dell'approvvigionamento di energia di un altro Stato membro. Lo Stato membro che abbia designato un'altra autorità nazionale competente per la valutazione di cui al paragrafo 3, lettera b), può esigere che l'autorità di regolazione adotti la decisione definitiva conformemente alla valutazione di detta autorità nazionale competente. La decisione definitiva dell'autorità di regolazione e il parere della Commissione sono pubblicati insieme. Qualora la decisione finale differisca dal parere della Commissione, lo Stato membro interessato fornisce e rende pubblica, unitamente a detta decisione, la motivazione alla base della stessa. 9.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di esercitare i controlli legali nazionali per tutelare i legittimi interessi concernenti la pubblica sicurezza in conformità del diritto dell'Unione. 10.   Il presente articolo, tranne il paragrafo 3, lettera a), si applica anche agli Stati membri soggetti a deroga ai sensi dell'.
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