Art. 51

Sviluppo della rete e poteri decisionali in materia di investimenti

In vigore dal 5 giu 2019
Sviluppo della rete e poteri decisionali in materia di investimenti 1.   I gestori dei sistemi di trasmissione trasmettono almeno ogni due anni all'autorità di regolazione, previa consultazione di tutte le pertinenti parti interessate, un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste. Il piano di sviluppo della rete contiene misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza dell'approvvigionamento. Il gestore del sistema di trasmissione pubblica il piano decennale di sviluppo della rete sul proprio sito web. 2.   In particolare, il piano decennale di sviluppo della rete: a) indica ai partecipanti al mercato quali sono le principali infrastrutture di trasmissione da costruire o potenziare nell'arco dei 10 anni successivi; b) contiene tutti gli investimenti già decisi ed individua nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo; e c) prevede uno scadenzario per tutti i progetti di investimento. 3.   Nell'elaborare il piano decennale di sviluppo della rete, il gestore del sistema di trasmissione tiene pienamente conto delle potenzialità dell'impiego della gestione della domanda, degli impianti di stoccaggio di energia o di altre risorse in alternativa all'espansione del sistema, oltre che delle aspettative in termini di consumo, scambi con altri paesi e piani di investimento per le reti a livello dell'Unione e regionale. 4.   L'autorità di regolazione consulta tutti gli utenti effettivi o potenziali del sistema sul piano decennale di sviluppo della rete, secondo modalità aperte e trasparenti. Alle persone o imprese che si dichiarano utenti potenziali del sistema può essere fatto obbligo di comprovare le loro affermazioni. L'autorità di regolazione rende pubblici i risultati della procedura consultiva e, in particolare, i possibili fabbisogni in termini di investimenti. 5.   L'autorità di regolazione valuta se il piano decennale di sviluppo della rete contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso sia coerente con il piano decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello dell'Unione («piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione») di cui all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943. Se insorgono dubbi quanto alla coerenza con il piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione, l'autorità di regolazione consulta l'ACER. L'autorità di regolazione può chiedere al gestore del sistema di trasmissione di modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete. Le autorità nazionali competenti esaminano la coerenza del piano decennale di sviluppo della rete con il piano nazionale per l'energia e il clima presentato nel quadro del regolamento (UE) 2018/1999. 6.   L'autorità di regolazione controlla e valuta l'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete. 7.   Nei casi in cui il gestore del sistema di trasmissione, per motivi che non siano motivi prioritari che sfuggono al suo controllo, non realizza un investimento che in base al piano decennale di sviluppo della rete avrebbe dovuto essere realizzato nel triennio successivo, gli Stati membri assicurano che le autorità di regolazione provvedano ad adottare almeno una delle seguenti misure per assicurare che l'investimento in questione sia realizzato se tale investimento è ancora pertinente sulla base del piano decennale di sviluppo della rete più recente: a) imporre al gestore del sistema di trasmissione di realizzare gli investimenti in causa; b) indire una gara d'appalto per l'investimento in questione, aperta a tutti gli investitori; oppure c) imporre al gestore del sistema di trasmissione di acconsentire a un aumento di capitale per finanziare gli investimenti necessari e permettere la partecipazione di investitori indipendenti al capitale. 8.   Se si è avvalsa dei poteri di cui al paragrafo 7, lettera b), l'autorità di regolazione può imporre al gestore del sistema di trasmissione di acconsentire: a) al finanziamento ad opera di terzi; b) alla costruzione ad opera di terzi; c) alla costruzione esso stesso dei nuovi beni in questione; d) alla gestione esso stesso dei nuovi beni in questione. Il gestore del sistema di trasmissione comunica agli investitori ogni informazione necessaria a realizzare l'investimento, realizza la connessione dei nuovi beni alla rete di trasmissione e prodiga in generale il massimo degli sforzi per facilitare l'attuazione del progetto di investimento. Le pertinenti disposizioni finanziarie sono soggette all'approvazione dell'autorità di regolazione. 9.   Se l'autorità di regolazione si è avvalsa dei poteri di cui al paragrafo 7, le pertinenti regolazioni tariffarie coprono i costi degli investimenti in questione.
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