Art. 43
Separazione proprietaria dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di trasmissione
In vigore dal 5 giu 2019
Separazione proprietaria dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di trasmissione
1. Gli Stati membri provvedono affinché:
a)
ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasmissione agisca in qualità di gestore del sistema di trasmissione;
b)
la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzate:
i)
ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un gestore di sistemi di trasmissione o su un sistema di trasmissione; oppure
ii)
ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un gestore di sistemi di trasmissione o su un sistema di trasmissione e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura;
c)
la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzare a nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa all'interno di un gestore di sistemi di trasmissione o di un sistema di trasmissione e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura; e
d)
la stessa persona non sia autorizzata ad essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un'impresa, sia all'interno di un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura sia all'interno di un gestore di sistemi di trasmissione o di un sistema di trasmissione.
2. I diritti di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 1 comprendono, in particolare:
a)
il potere di esercitare diritti di voto;
b)
il potere di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa; o
c)
la detenzione di una quota di maggioranza.
3. Ai fini della lettera b) del paragrafo 1, l'espressione «impresa che esercita attività di generazione o attività di fornitura» comprende la nozione di «impresa che effettua le funzioni di produzione e/o fornitura» ai sensi della direttiva 2009/73/CE, e le espressioni «gestore di sistemi di trasmissione» e «sistema di trasmissione» comprendono le nozioni di «gestore del sistema di trasporto» e «sistema di trasporto» ai sensi di detta direttiva.
4. L'obbligo di cui alla lettera a) del paragrafo 1 si presume osservato qualora due o più imprese proprietarie di sistemi di trasmissione abbiano costituito un'impresa comune operante in qualità di gestore dei sistemi di trasmissione in due o più Stati membri per i rispettivi sistemi di trasmissione. Nessun'altra impresa può partecipare all'impresa comune se non è stata riconosciuta ufficialmente come gestore di sistema indipendente ai sensi dell' o come gestore del sistema di trasmissione indipendente ai fini della sezione 3.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, qualora la persona di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sia lo Stato membro o un altro ente pubblico, due enti pubblici separati che esercitano un controllo su un gestore di sistema di trasmissione o su un sistema di trasmissione, da una parte, e su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura, dall'altra, non sono ritenute essere la stessa persona o le stesse persone.
6. Gli Stati membri provvedono affinché né le informazioni commercialmente sensibili di cui all', acquisite da un gestore di sistema di trasmissione che ha fatto parte di un'impresa verticalmente integrata, né il personale di tale gestore vengano trasferiti ad imprese che esercitano attività di generazione o attività di fornitura.
7. Se il 3 settembre 2009 il sistema di trasmissione appartiene ad un'impresa verticalmente integrata uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1.
In tal caso, lo Stato membro interessato:
a)
designa un gestore di sistema indipendente a norma dell'; oppure
b)
si conforma alla sezione 3.
8. Se il 3 settembre 2009 il sistema di trasmissione appartiene ad un'impresa verticalmente integrata e sono state adottate misure che garantiscano un'indipendenza più effettiva del gestore del sistema di trasmissione rispetto alla sezione 3, uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1.
9. Prima che un'impresa sia approvata e designata come gestore di un sistema di trasmissione ai sensi del presente articolo, paragrafo 8, essa è certificata secondo le procedure di cui all', paragrafi 4, 5 e 6, della presente direttiva e all' del regolamento (UE) 2019/943, a norma delle quali la Commissione verifica che le misure adottate garantiscano chiaramente un'indipendenza più effettiva del gestore dei sistemi di trasmissione rispetto al presente capo, sezione 3.
10. A imprese verticalmente integrate proprietarie di un sistema di trasmissione non è in alcun caso impedito di assumere le iniziative necessarie per conformarsi al paragrafo 1.
11. Le imprese che svolgono una funzione di generazione o di fornitura non possono in nessun caso, direttamente o indirettamente, assumere il controllo o esercitare diritti su gestori di sistemi di trasmissione separati in Stati membri che applicano il paragrafo 1.
Storico versioni
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