Art. 40
Compiti dei gestori dei sistemi di trasmissione
In vigore dal 5 giu 2019
Compiti dei gestori dei sistemi di trasmissione
1. Ciascun gestore del sistema di trasmissione è tenuto a:
a)
garantire la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica, esercire, gestire e sviluppare, a condizioni economiche di mercato, un sistema di trasmissione sicuro, affidabile ed efficiente, tenendo nella debita considerazione l'ambiente, in stretta collaborazione con i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione limitrofi;
b)
garantire mezzi adeguati per rispondere ai propri obblighi;
c)
contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento mediante un'adeguata capacità di trasmissione e affidabilità del sistema;
d)
gestire i flussi di energia elettrica sul sistema, tenendo conto degli scambi con altri sistemi interconnessi. A tal fine il gestore del sistema di trasmissione è responsabile della sicurezza, affidabilità ed efficienza della rete elettrica e in tale contesto deve assicurare la disponibilità di tutti i servizi ancillari necessari, inclusi quelli forniti dagli impianti di gestione della domanda e stoccaggio dell'energia, nella misura in cui tale disponibilità sia indipendente da altri sistemi di trasmissione interconnessi con il proprio;
e)
fornire, al gestore di altri sistemi interconnessi con il proprio, informazioni sufficienti a garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità del sistema interconnesso;
f)
assicurare la non discriminazione tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue imprese collegate;
g)
fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema;
h)
riscuotere le rendite da congestione e i pagamenti nell'ambito del meccanismo di compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione conformemente all' del regolamento (UE) 2019/943, concedendo l'accesso di terzi e gestendolo nonché fornendo spiegazioni motivate qualora tale accesso sia negato, sotto il controllo delle autorità di regolazione; nell'espletamento dei loro compiti ai sensi del presente articolo i gestori dei sistemi di trasmissione si adoperano in primo luogo per promuovere l'integrazione del mercato;
i)
acquistare servizi ancillari per assicurare la sicurezza operativa;
j)
adottare un quadro per la cooperazione e il coordinamento tra centri di coordinamento regionali;
k)
partecipare alla messa a punto di valutazioni dell'adeguatezza a livello europeo e nazionale a norma del capo IV del regolamento (UE) 2019/943;
l)
digitalizzare i sistemi di trasmissione;
m)
provvedere alla gestione dei dati, compresi lo sviluppo di sistemi di gestione dei dati, la cibersicurezza e la protezione dei dati, nel rispetto delle norme applicabili nonché della competenza delle altre autorità.
2. Gli Stati membri possono stabilire che uno o più obblighi elencati al paragrafo 1 del presente articolo siano assegnati a un gestore del sistema di trasmissione diverso da quello che possiede il sistema e al quale si applicherebbero altrimenti gli obblighi in questione. Il gestore del sistema di trasmissione al quale sono assegnati tali obblighi è certificato secondo un modello di separazione proprietaria, di gestore di sistema indipendente o di gestore di sistema di trasmissione indipendente, e soddisfa i requisiti di cui all', ma non ha l'obbligo di possedere il sistema di trasmissione di cui è responsabile.
Il gestore del sistema di trasmissione che possiede il sistema di trasmissione soddisfa i requisiti di cui al capo VI ed è certificato conformemente all'. Ciò non pregiudica la possibilità per i gestori dei sistemi di trasmissione che sono certificati secondo un modello di separazione proprietaria, di gestore di sistema indipendente o di gestore di trasmissione indipendente di delegare, di propria iniziativa e sotto la propria supervisione, taluni compiti ad altri gestori dei sistemi di trasmissione che sono certificati secondo un modello di separazione proprietaria, di gestore di sistema indipendente o di gestore di sistema di trasmissione indipendente qualora tale delega di compiti non pregiudichi i diritti decisionali effettivi e indipendenti del gestore del sistema di trasmissione che delega i compiti.
3. Nell'esecuzione dei compiti di cui al paragrafo 1, i gestori dei sistemi di trasmissione tengono conto delle raccomandazioni formulate dai centri di coordinamento regionali.
4. Nell'esecuzione dei compiti di cui al paragrafo 1, lettera i), i gestori dei sistemi di trasmissione acquisiscono servizi di bilanciamento secondo quanto segue:
a)
procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato;
b)
partecipazione di tutte le imprese elettriche qualificate e di tutti i partecipanti al mercato, inclusi i partecipanti al mercato che offrono energia da fonti rinnovabili, i partecipanti al mercato attivi nella gestione della domanda, i gestori di impianti di stoccaggio dell'energia e i partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione.
Ai fini del primo comma, lettera b), le autorità di regolazione e i gestori dei sistemi di trasmissione stabiliscono, in stretta cooperazione con tutti i partecipanti al mercato, i requisiti tecnici per la partecipazione a tali mercati sulla base delle relative caratteristiche tecniche.
5. Il paragrafo 4 si applica alla fornitura di servizi ancillari non relativi alla frequenza da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione a meno che l'autorità di regolazione abbia valutato che la fornitura basata su criteri di mercato di servizi ancillari non relativi alla frequenza non è economicamente efficiente e abbia concesso una deroga. In particolare, il quadro normativo garantisce che i gestori dei sistemi di trasmissione possano acquisire tali servizi da fornitori di gestione della domanda o di servizi di stoccaggio e promuovono l'adozione di misure di efficienza energetica ove tali servizi riducano in modo efficiente in termini di costi alla necessità di incrementare o ridurre la capacità di energia elettrica e favoriscano il funzionamento efficiente e sicuro del sistema di trasmissione.
6. I gestori dei sistemi di trasmissione, previa approvazione da parte dell'autorità di regolazione, ovvero l'autorità di regolazione stessa stabiliscono, con una procedura trasparente e partecipativa che coinvolge tutti i pertinenti utenti del sistema e i gestori dei sistemi di distribuzione, le specifiche per i servizi ancillari non relativi alla frequenza acquisiti e, se del caso, i prodotti di mercato standardizzati per tali servizi almeno a livello nazionale. Le specifiche garantiscono la partecipazione effettiva e non discriminatoria di tutti i partecipanti al mercato, compresi i partecipanti al mercato che forniscono energia da fonti rinnovabili, i partecipanti al mercato attivi nella gestione della domanda, i gestori degli impianti di stoccaggio dell'energia e i partecipanti al mercato coinvolti nell'aggregazione. I gestori dei sistemi di trasmissione si scambiano tutte le informazioni necessarie e si coordinano con i gestori dei sistemi di distribuzione per assicurare l'uso ottimale delle risorse, garantire il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema e incentivare lo sviluppo del mercato. I gestori dei sistemi di trasmissione sono adeguatamente remunerati per l'acquisizione di servizi che consentano loro di recuperare almeno i costi ragionevoli corrispondenti, comprese le spese necessarie per la tecnologia dell'informazione e della comunicazione e i costi per l'infrastruttura.
7. L'obbligo di acquisizione di servizi ancillari di cui al paragrafo 5 non relativi alla frequenza non si applica alle componenti di rete pienamente integrate.
8. Gli Stati membri o le loro autorità competenti designate possono autorizzare i gestori dei sistemi di trasmissione a svolgere attività diverse da quelle stabilite nella presente direttiva e nel regolamento (UE) 2019/943 ove tali attività siano necessarie per consentire ai gestori dei sistemi di trasmissione di adempiere agli obblighi previsti dalla presente direttiva o dal regolamento (UE) 2019/943, purché l'autorità di regolazione abbia valutato la necessità di tale deroga. Il presente paragrafo non pregiudica il diritto dei gestori dei sistemi di trasmissione di possedere, sviluppare, esercire o gestire reti diverse dalle reti elettriche, ove lo Stato membro o l'autorità competente designata lo abbia concesso.
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