Art. 46

Beni, apparecchiature, personale e identità

In vigore dal 5 giu 2019
Beni, apparecchiature, personale e identità 1.   I gestori dei sistemi di trasmissione sono dotati di tutte le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie necessarie per assolvere gli obblighi che incombono loro a norma della presente direttiva e per svolgere l'attività di trasmissione di energia elettrica, in particolare: a) i beni necessari per l'attività di trasmissione di energia elettrica, compreso il sistema di trasmissione, sono proprietà del gestore del sistema di trasmissione; b) il personale necessario per l'attività di trasmissione di energia elettrica, compresa l'effettuazione di tutti i compiti dell'impresa, è assunto dal gestore del sistema di trasmissione; c) il leasing di personale e la prestazione di servizi a favore o da parte di altre parti dell'impresa verticalmente integrata sono vietati. Un gestore di sistema di trasmissione può, tuttavia, prestare servizi all'impresa verticalmente integrata a condizione che: i) la prestazione di tali servizi non crei discriminazioni tra gli utenti del sistema, sia disponibile a tutti gli utenti del sistema alle stesse condizioni e non limiti, distorca o impedisca la concorrenza nella produzione o nella fornitura; e ii) la prestazione di tali servizi abbia luogo in osservanza di condizioni approvate dall'autorità di regolazione; d) fatte salve le decisioni dell'organo di sorveglianza di cui all', le opportune risorse finanziarie per progetti d'investimento futuri e/o per la sostituzione di beni esistenti sono messe a disposizione, a tempo debito, del gestore del sistema di trasmissione dall'impresa verticalmente integrata a seguito di una richiesta appropriata dello stesso. 2.   L'attività di trasmissione di energia elettrica include almeno i seguenti compiti oltre a quelli elencati all': a) la rappresentanza del gestore del sistema di trasmissione e i contatti con i terzi e con le autorità di regolazione; b) la rappresentanza del gestore del sistema di trasmissione nell'ambito dell'ENTSO-E; c) la concessione e la gestione dell'accesso a terzi in modo non discriminatorio tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema; d) la riscossione di tutti i corrispettivi collegati al sistema di trasmissione, compresi i corrispettivi per l'accesso, l'energia per compensare le perdite e i corrispettivi per i servizi ancillari; e) la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di un sistema di trasmissione sicuro, efficiente ed economico; f) la programmazione degli investimenti per assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare una domanda ragionevole e di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; g) la costituzione di appropriate imprese comuni, anche con uno o più gestori di sistemi di trasmissione, borse dell'energia ed altri attori interessati, al fine di sviluppare la creazione di mercati regionali o agevolare il processo di liberalizzazione; e h) tutti i servizi all'impresa, compresi i servizi giuridici, la contabilità e i servizi informatici. 3.   I gestori dei sistemi di trasmissione sono organizzati in una forma giuridica di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio (26). 4.   Al gestore del sistema di trasmissione è fatto divieto, per quanto riguarda l'identità dell'impresa, la politica di comunicazione e di marchio nonché i locali, di creare confusione circa l'identità distinta dell'impresa verticalmente integrata o di una parte di essa. 5.   Al gestore del sistema di trasmissione è fatto divieto di condividere sistemi e attrezzature informatici, locali e sistemi di accesso di sicurezza con una parte dell'impresa verticalmente integrata e di utilizzare gli stessi consulenti o contraenti esterni per sistemi e attrezzature informatici e sistemi di accesso di sicurezza. 6.   I conti dei gestori dei sistemi di trasmissione sono controllati da un revisore contabile diverso da quello che controlla l'impresa verticalmente integrata o parte di essa.
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