Art. 46
Beni, apparecchiature, personale e identità
In vigore dal 5 giu 2019
Beni, apparecchiature, personale e identità
1. I gestori dei sistemi di trasmissione sono dotati di tutte le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie necessarie per assolvere gli obblighi che incombono loro a norma della presente direttiva e per svolgere l'attività di trasmissione di energia elettrica, in particolare:
a)
i beni necessari per l'attività di trasmissione di energia elettrica, compreso il sistema di trasmissione, sono proprietà del gestore del sistema di trasmissione;
b)
il personale necessario per l'attività di trasmissione di energia elettrica, compresa l'effettuazione di tutti i compiti dell'impresa, è assunto dal gestore del sistema di trasmissione;
c)
il leasing di personale e la prestazione di servizi a favore o da parte di altre parti dell'impresa verticalmente integrata sono vietati. Un gestore di sistema di trasmissione può, tuttavia, prestare servizi all'impresa verticalmente integrata a condizione che:
i)
la prestazione di tali servizi non crei discriminazioni tra gli utenti del sistema, sia disponibile a tutti gli utenti del sistema alle stesse condizioni e non limiti, distorca o impedisca la concorrenza nella produzione o nella fornitura; e
ii)
la prestazione di tali servizi abbia luogo in osservanza di condizioni approvate dall'autorità di regolazione;
d)
fatte salve le decisioni dell'organo di sorveglianza di cui all', le opportune risorse finanziarie per progetti d'investimento futuri e/o per la sostituzione di beni esistenti sono messe a disposizione, a tempo debito, del gestore del sistema di trasmissione dall'impresa verticalmente integrata a seguito di una richiesta appropriata dello stesso.
2. L'attività di trasmissione di energia elettrica include almeno i seguenti compiti oltre a quelli elencati all':
a)
la rappresentanza del gestore del sistema di trasmissione e i contatti con i terzi e con le autorità di regolazione;
b)
la rappresentanza del gestore del sistema di trasmissione nell'ambito dell'ENTSO-E;
c)
la concessione e la gestione dell'accesso a terzi in modo non discriminatorio tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema;
d)
la riscossione di tutti i corrispettivi collegati al sistema di trasmissione, compresi i corrispettivi per l'accesso, l'energia per compensare le perdite e i corrispettivi per i servizi ancillari;
e)
la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di un sistema di trasmissione sicuro, efficiente ed economico;
f)
la programmazione degli investimenti per assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare una domanda ragionevole e di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
g)
la costituzione di appropriate imprese comuni, anche con uno o più gestori di sistemi di trasmissione, borse dell'energia ed altri attori interessati, al fine di sviluppare la creazione di mercati regionali o agevolare il processo di liberalizzazione; e
h)
tutti i servizi all'impresa, compresi i servizi giuridici, la contabilità e i servizi informatici.
3. I gestori dei sistemi di trasmissione sono organizzati in una forma giuridica di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio (26).
4. Al gestore del sistema di trasmissione è fatto divieto, per quanto riguarda l'identità dell'impresa, la politica di comunicazione e di marchio nonché i locali, di creare confusione circa l'identità distinta dell'impresa verticalmente integrata o di una parte di essa.
5. Al gestore del sistema di trasmissione è fatto divieto di condividere sistemi e attrezzature informatici, locali e sistemi di accesso di sicurezza con una parte dell'impresa verticalmente integrata e di utilizzare gli stessi consulenti o contraenti esterni per sistemi e attrezzature informatici e sistemi di accesso di sicurezza.
6. I conti dei gestori dei sistemi di trasmissione sono controllati da un revisore contabile diverso da quello che controlla l'impresa verticalmente integrata o parte di essa.
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