Art. 7

Linee dirette

In vigore dal 5 giu 2019
Linee dirette 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a consentire che: a) tutti i produttori e le imprese fornitrici di energia elettrica stabiliti nel loro territorio riforniscano mediante una linea diretta i propri impianti, le società controllate e i clienti, senza essere soggetti a procedure amministrative o costi sproporzionati; b) tutti i clienti nel loro territorio siano riforniti, individualmente o collettivamente, mediante una linea diretta da produttori e da imprese fornitrici. 2.   Gli Stati membri stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di linee dirette nel proprio territorio. Tali criteri devono essere obiettivi e non discriminatori. 3.   La possibilità di approvvigionamento mediante una linea diretta di cui al presente articolo, paragrafo 1, lascia impregiudicata la possibilità di concludere contratti di fornitura di energia elettrica a norma dell'. 4.   Gli Stati membri possono subordinare le autorizzazioni a costruire una linea diretta al diniego di accesso ai sistemi ai sensi dell' o, a seconda dei casi, all'avvio di una procedura di risoluzione delle controversie ai sensi dell'. 5.   Gli Stati membri possono negare l'autorizzazione di una linea diretta qualora il rilascio di tale autorizzazione ostacoli l'applicazione delle disposizioni in materia di obblighi di servizio pubblico di cui all' . Il rifiuto deve essere debitamente motivato.
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