Art. 6

Accesso di terzi

In vigore dal 5 giu 2019
Accesso di terzi 1.   Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati conformemente all' prima della loro entrata in vigore e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore. 2.   Il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione può rifiutare l'accesso ove manchi la capacità necessaria. Il rifiuto è debitamente motivato, con particolare riguardo all', e basato su criteri oggettivi e giustificati sul piano tecnico ed economico. Gli Stati membri o, qualora gli Stati membri abbiano così disposto, le autorità di regolazione di tali Stati membri garantiscono che tali criteri siano applicati in modo coerente e che l'utente del sistema a cui sia stato negato l'accesso possa ricorrere a una procedura di risoluzione delle controversie. Ove opportuno, le autorità di regolazione provvedono altresì affinché, nel caso venga rifiutato l'accesso, il gestore del sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione fornisca adeguate informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete. Tali informazioni sono fornite in tutti i casi in cui sia stato rifiutato l'accesso a punti di ricarica. La parte che richiede queste informazioni può essere tenuta a pagare un corrispettivo ragionevole, corrispondente al costo del rilascio dell'informazione. 3.   Il presente articolo si applica anche alle comunità energetiche dei cittadini che gestiscono reti di distribuzione.
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