Art. 5
Prezzi di fornitura basati sul mercato
In vigore dal 5 giu 2019
Prezzi di fornitura basati sul mercato
1. I fornitori hanno la facoltà di determinare il prezzo della fornitura di energia elettrica ai clienti. Gli Stati membri adottano provvedimenti opportuni per assicurare un'effettiva concorrenza tra i fornitori.
2. Gli Stati membri assicurano la protezione dei clienti in condizioni di povertà energetica e dei clienti civili vulnerabili di cui agli con politiche sociali o mezzi diversi dagli interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono attuare interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica ai clienti civili in condizioni di povertà energetica o vulnerabili. Tali interventi pubblici sono soggetti alle condizioni indicate ai paragrafi 4 e 5.
4. Gli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica:
a)
perseguono un interesse economico generale e non vanno al di là di quanto è necessario per conseguire tale interesse economico generale;
b)
sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili;
c)
garantiscono la parità di accesso ai clienti da parte delle imprese di energia elettrica dell'Unione;
d)
sono limitati nel tempo e proporzionati in considerazione dei beneficiari;
e)
non comportano costi aggiuntivi per i partecipanti al mercato in modo discriminatorio.
5. Qualsiasi Stato membro che attui interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica in conformità del paragrafo 3 del presente articolo si conforma altresì all', paragrafo 3, lettera d), e all' del regolamento (UE) 2018/1999, indipendentemente dal fatto che lo Stato membro in questione registri o meno un numero significativo di famiglie in condizioni di povertà energetica.
6. Ai fini di un periodo di transizione volto a creare una concorrenza effettiva tra fornitori per i contratti di fornitura di energia elettrica e a conseguire una definizione dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica che sia pienamente efficace e basata sul mercato ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri possono attuare interventi pubblici di fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica ai clienti civili e alle microimprese che non beneficiano degli interventi pubblici a norma del paragrafo 3.
7. Gli interventi pubblici di cui al paragrafo 6 sono conformi ai criteri di cui al paragrafo 4 e:
a)
sono accompagnati da una serie di misure volte a conseguire una concorrenza effettiva e da una metodologia per valutare i progressi compiuti riguardo a tali misure;
b)
sono stabiliti utilizzando una metodologia che garantisce il trattamento non discriminatorio dei fornitori;
c)
sono stabiliti a un prezzo al di sopra del costo, ad un livello tale da consentire un'effettiva concorrenza sui prezzi;
d)
sono progettati in modo da ridurre al minimo eventuali impatti negativi sul mercato all'ingrosso dell'energia elettrica;
e)
garantiscono che tutti i beneficiari di tali interventi pubblici abbiano la possibilità di scegliere offerte di mercato competitive e siano informati direttamente, almeno ogni trimestre, della disponibilità di offerte e risparmi sul mercato competitivo, in particolare di contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica e garantiscono che ricevano assistenza per passare a un'offerta basata sul mercato;
f)
garantiscono che, a norma degli , tutti i beneficiari di tali interventi pubblici abbiano il diritto di essere dotati di contatori intelligenti e ne sia offerta loro l'installazione senza costo iniziale supplementare per tali clienti, siano informati direttamente della possibilità di installare contatori intelligenti e ricevano l'assistenza necessaria.
g)
non danno luogo a sussidi incrociati diretti fra i clienti riforniti ai prezzi del mercato libero e quelli riforniti ai prezzi di fornitura regolati.
8. Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate a norma dei paragrafi 3 e 6 entro un mese dalla data di adozione e possono attuarle con effetto immediato. La notifica è corredata di una spiegazione dei motivi per cui altri strumenti non sono stati sufficienti per raggiungere l'obiettivo perseguito, del modo in cui sono garantiti i requisiti di cui ai paragrafi 4 e 7 e degli effetti delle misure notificate sulla concorrenza. La notifica illustra la gamma dei beneficiari, la durata delle misure e il numero di clienti civili interessati dalla misura e spiega le modalità di determinazione dei prezzi regolati.
9. Entro il 1o gennaio 2022 e il 1o gennaio 2025, gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni sull'attuazione del presente articolo e sulla necessità e la proporzionalità degli interventi pubblici a norma del presente articolo, nonché una valutazione dei progressi compiuti nella creazione di una concorrenza effettiva tra i fornitori e nella transizione verso prezzi basati sul mercato. Gli Stati membri che applicano prezzi regolati conformemente al paragrafo 6 riferiscono in merito alla conformità alle condizioni di cui al paragrafo 7, compresa la conformità dei fornitori tenuti ad applicare tali interventi, nonché in merito all'impatto dei prezzi regolati sulle finanze di tali fornitori.
10. Entro il 31 dicembre 2025, la Commissione riesamina l'attuazione del presente articolo e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione con l'obiettivo di conseguire una definizione dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica basata sul mercato, unitamente a o seguita da, se del caso, una proposta legislativa. Tale proposta legislativa può includere una data finale per i prezzi regolati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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