Art. 24

Requisiti di interoperabilità e procedure per l'accesso ai dati

In vigore dal 5 giu 2019
Requisiti di interoperabilità e procedure per l'accesso ai dati 1.   Al fine di promuovere la concorrenza nel mercato al dettaglio ed evitare costi amministrativi eccessivi per i soggetti ammessi, gli Stati membri agevolano la completa interoperabilità dei servizi energetici all'interno dell'Unione. 2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti di interoperabilitàe e procedure non discriminatorie e trasparenti per l'accesso ai dati di cui all', paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché le imprese elettriche applichino i requisiti di interoperabilità e le procedure per l'accesso ai dati di cui al paragrafo 2. Tali requisiti e procedure si basano sulle prassi nazionali esistenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2019:944:oj#art-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo