Art. 22
Contatori convenzionali
In vigore dal 5 giu 2019
Contatori convenzionali
1. Qualora i clienti finali non dispongano di contatori intelligenti, gli Stati membri assicurano che siano dotati di contatori convenzionali individuali in grado di misurare con precisione il consumo effettivo.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali possano leggere facilmente i loro contatori convenzionali, direttamente o indirettamente mediante un'interfaccia online o un'altra interfaccia idonea.
Storico versioni
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