Art. 21

Diritto a un contatore intelligente

In vigore dal 5 giu 2019
Diritto a un contatore intelligente 1.   Qualora l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti sia stata valutata negativamente in seguito all'analisi costi-benefici di cui all', paragrafo 2, e non siano stati sistematicamente introdotti sistemi di misurazione intelligenti, gli Stati membri assicurano che ciascun cliente finale abbia diritto, su richiesta, sostenendo i costi connessi, all'installazione o, se del caso, all'adattamento, a condizioni eque, ragionevoli ed efficaci sotto il profilo dei costi, di un contatore intelligente che: a) sia dotato, ove tecnicamente possibile, delle funzioni di cui all' o di una serie minima di funzioni da definire e pubblicare a cura degli Stati membri a livello nazionale in conformità dell'allegato II; b) sia interoperabile e in grado di realizzare l'auspicata connettività delle infrastrutture di misurazione con i sistemi di gestione dell'energia dei consumatori in tempo quasi reale. 2.   Nel contesto della richiesta di un cliente relativa all'installazione di un contatore intelligente di cui al paragrafo 1, lo Stato membro o, qualora lo Stato membro abbia così disposto, l'autorità competente designata: a) assicura che il cliente finale che richiede l'installazione di un contatore intelligente riceva un'offerta che espliciti e descriva chiaramente: i) le funzioni e l'interoperabilità supportate dal contatore intelligente e i servizi realizzabili, così come i vantaggi realisticamente conseguibili grazie al contatore intelligente in quel momento specifico; ii) eventuali costi connessi a carico del cliente finale; b) assicura che il contatore sia installato entro un termine ragionevole, entro quattro mesi dalla richiesta del cliente; c) periodicamente, e almeno ogni due anni, rivede e rende pubblici i costi connessi e ne traccia l'evoluzione a seguito degli sviluppi tecnologici e dei potenziali adeguamenti del sistema di misurazione.
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