Art. 9

Obblighi di servizio pubblico

In vigore dal 5 giu 2019
Obblighi di servizio pubblico 1.   Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese elettriche operino secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato dell'energia elettrica concorrenziale, sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi. 2.   Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del TFUE, in particolare dell'articolo 106, gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresi la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell'ambiente, compresa l'efficienza energetica, l'energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima. Questi obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle imprese dell'Unione che operano nel settore dell'energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali. Gli obblighi di servizio pubblico relativi alla fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica si conformano ai requisiti di cui all' della presente direttiva. 3.   Ove siano previste compensazioni finanziarie, altre forme di compensazione e diritti esclusivi che uno Stato riconosce per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, paragrafo 2, o per la fornitura del servizio universale di cui all', ciò avviene in maniera trasparente e non discriminatoria. 4.   Nel recepire la presente direttiva gli Stati membri informano la Commissione di tutte le misure adottate per adempiere agli obblighi di servizio universale e di servizio pubblico, compresa la tutela dei consumatori e dell'ambiente, ed in merito ai possibili effetti sulla concorrenza nazionale ed internazionale, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva. Successivamente informano ogni due anni la Commissione delle modifiche apportate a dette misure, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva. 5.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare gli della presente direttiva nella misura in cui la loro applicazione osti all'adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombono alle imprese elettriche nell'interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non venga talmente compromesso da nuocere agli interessi dell'Unione. Gli interessi dell'Unione comprendono, tra l'altro, la concorrenza nei confronti dei clienti ai sensi dell'articolo 106 TFUE e della presente direttiva.
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