Art. 59

Compiti e competenze delle autorità di regolazione

In vigore dal 5 giu 2019
Compiti e competenze delle autorità di regolazione 1.   L'autorità di regolazione ha i seguenti compiti: a) stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, tariffe di trasmissione o distribuzione o le relative metodologie di calcolo, o entrambe; b) garantire che i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi distribuzione e, se necessario, i proprietari dei sistemi, nonché qualsiasi impresa elettrica e altri partecipanti al mercato, ottemperino agli obblighi che ad essi incombono a norma della presente direttiva, del regolamento (UE) 2019/943, dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli del regolamento (UE) 2019/943 e di altre disposizioni della pertinente normativa dell'Unione, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonché delle decisioni dell'ACER; c) in stretto coordinamento con le altre autorità di regolazione, garantire che l'ENTSO-E e l'EU DSO ottemperino agli obblighi che ad essi incombono a norma della presente direttiva, del regolamento (UE) 2019/943, dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli del regolamento (UE) 2019/943 e di altra pertinente normativa dell'Unione, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonché delle decisioni dell'ACER, e individuare congiuntamente l'inadempimento, da parte dell'ENTSO-E e dell'EU DSO, dei rispettivi obblighi; se le autorità di regolazione non sono in grado di raggiungere un accordo entro un termine di quattro mesi dall'inizio delle consultazioni al fine di individuare congiuntamente l'inadempimento, la questione è deferita all'ACER per una decisione, a norma dell', paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942; d) approvare prodotti e procedure di appalto per i servizi accessori non relativi alla frequenza; e) applicare i codici di rete e gli orientamenti adottati a norma degli del regolamento (UE) 2019/943 mediante misure nazionali o, se richiesto, misure coordinate a livello regionale o dell'Unione; f) cooperare con l'autorità di regolazione o con le autorità degli Stati membri interessati nonché con l'ACER sulle questioni transfrontaliere, in particolare attraverso la partecipazione ai lavori del comitato dei regolatori dell'ACER ai sensi dell' del regolamento (UE) 2019/942; g) osservare e attuare le pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti della Commissione e dell'ACER; h) provvedere affinché i gestori dei sistemi di trasmissione mettano a disposizione le capacità di interconnessione nella massima misura a norma dell' del regolamento (UE) 2019/943; i) presentare annualmente una relazione sull'attività svolta e sull'esecuzione dei suoi compiti alle autorità competenti degli Stati membri, alla Commissione e all'ACER, ivi incluso per quanto concerne le iniziative adottate e i risultati ottenuti in ordine a ciascuno dei compiti indicati nel presente articolo; j) assicurare che non vi siano sussidi incrociati fra attività di trasmissione, distribuzione e fornitura o altre attività che rientrano o non rientrano nel settore dell'energia elettrica; k) vigilare sui programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasporto e fornire, nella sua relazione annuale, un'analisi dei programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione sotto il profilo della loro conformità con il piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione; tale analisi può includere raccomandazioni per la modifica di tali piani di investimento; l) monitorare e valutare le prestazioni dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di distribuzione in relazione allo sviluppo di una rete intelligente che promuova l'efficienza energetica e l'integrazione di energia da fonti rinnovabili sulla base di una serie limitata di indicatori e pubblicare ogni due anni una relazione nazionale che contenga raccomandazioni; m) stabilire o approvare norme e requisiti in materia di qualità del servizio e dell'approvvigionamento o contribuirvi insieme ad altre autorità competenti nonché vigilare sul rispetto delle norme relative alla sicurezza e all'affidabilità della rete e rivederne le prestazioni passate; n) vigilare sul livello di trasparenza, anche dei prezzi all'ingrosso, e sull'osservanza, da parte delle imprese elettriche, degli obblighi in materia di trasparenza; o) vigilare sul grado e sull'efficacia di apertura del mercato e della concorrenza a livello dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, compresi le borse dell'energia elettrica, i prezzi fatturati ai clienti civili inclusi i sistemi di prepagamento, l'impatto dei contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica e dell'utilizzo di sistemi di misurazione intelligenti, la percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la percentuale delle disattivazioni, le spese per i servizi di manutenzione e per la loro esecuzione, il rapporto tra i prezzi relativi ai consumi domestici e i prezzi all'ingrosso, l'evoluzione delle tariffe e dei prelievi della rete, i reclami dei clienti civili, nonché le eventuali distorsioni o restrizioni della concorrenza, fornendo in particolare ogni informazione pertinente, e deferendo alle pertinenti autorità nazionali garanti della concorrenza tutti i casi pertinenti; p) monitorare l'emergere di pratiche contrattuali restrittive, comprese le clausole di esclusiva, che possono impedire ai clienti di impegnarsi simultaneamente con più di un fornitore o limitare la loro scelta in tal senso. Se del caso, le autorità nazionali di regolazione informano le autorità nazionali garanti della concorrenza in merito a tali pratiche; q) controllare il tempo impiegato dai gestori dei sistemi di trasmissione e dai gestori dei sistemi di distribuzione per effettuare connessioni e riparazioni; r) garantire, in collaborazione con altre autorità competenti, che le misure di tutela dei consumatori siano efficaci e applicate; s) pubblicare, almeno con cadenza annuale, raccomandazioni sulla conformità dei prezzi di fornitura all' e fornirle, se del caso, alle autorità competenti; t) garantire l'accesso non discriminatorio ai dati del consumo dei clienti, la messa a disposizione, per uso facoltativo, di un formato armonizzato facilmente comprensibile a livello nazionale per i dati relativi ai consumi e il rapido accesso di tutti i clienti ai dati a norma degli ; u) vigilare sull'applicazione delle norme che disciplinano funzioni e responsabilità dei gestori dei sistemi di trasmissione, dei gestori dei sistemi di distribuzione, dei fornitori, dei clienti e di altri partecipanti al mercato ai sensi del regolamento (UE) 2019/943; v) vigilare sugli investimenti in capacità di generazione e di stoccaggio sotto il profilo della sicurezza dell'approvvigionamento; w) monitorare la cooperazione tecnica tra gestori dei sistemi di trasmissione dell'Unione e di paesi terzi; x) contribuire alla compatibilità dei processi di scambio dei dati per i principali processi di mercato a livello regionale; y) monitorare la disponibilità di strumenti di confronto che soddisfino i requisiti di cui all'; z) monitorare l'eliminazione degli ostacoli e delle restrizioni ingiustificati allo sviluppo del consumo di energia elettrica autoprodotta e alle comunità energetiche dei cittadini. 2.   Ove uno Stato membro lo abbia previsto, i compiti di vigilanza di cui al paragrafo 1 possono essere svolti da autorità diverse da quella di regolazione. In tal caso le informazioni risultanti dall'esercizio di tale vigilanza sono messe quanto prima a disposizione dell'autorità di regolazione. Pur mantenendo la propria autonomia, fatte salve le proprie competenze specifiche e in conformità ai principi in materia di miglioramento della regolamentazione, l'autorità di regolazione si consulta, se del caso, con i gestori dei sistemi di trasmissione e, se del caso, coopera strettamente con altre autorità nazionali pertinenti nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1. Le approvazioni concesse da un'autorità di regolazione o dall'ACER ai sensi della presente direttiva non pregiudicano l'uso debitamente giustificato in futuro delle competenze dell'autorità di regolazione ai sensi del presente articolo né sanzioni imposte da altre pertinenti autorità o dalla Commissione. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di regolazione siano dotate dei poteri necessari per assolvere con efficacia e rapidità i compiti di cui al presente articolo. A tal fine, all'autorità di regolazione devono essere conferiti almeno i poteri seguenti: a) il potere di adottare decisioni vincolanti per le imprese di energia elettrica; b) il potere di effettuare indagini sul funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e di adottare e imporre i provvedimenti opportuni, necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento del mercato. Ove appropriato, l'autorità di regolazione ha anche il potere di cooperare con l'autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza e con le autorità di regolazione dei mercati finanziari o con la Commissione nello svolgimento di un'indagine relativa alla legislazione sulla concorrenza; c) il potere di richiedere alle imprese elettriche tutte le informazioni pertinenti per l'assolvimento dei suoi compiti, incluse le motivazioni di eventuali rifiuti di concedere l'accesso a terzi, e tutte le informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete; d) il potere di irrogare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive alle imprese elettriche che non ottemperano agli obblighi ad esse imposti dalla presente direttiva, dal regolamento (UE) 2019/943 o dalle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell'ACER o della stessa autorità di regolazione, o di proporre a una giurisdizione competente di imporre tali sanzioni, compreso il potere di imporre o proporre di imporre al gestore del sistema di trasmissione sanzioni fino al 10 % del fatturato annuo del gestore del sistema di trasmissione o fino al 10 % del fatturato annuo dell'impresa verticalmente integrata all'impresa verticalmente integrata, secondo i casi, per inosservanza dei rispettivi obblighi che incombono loro a norma della presente direttiva; e e) adeguati diritti di indagine e pertinenti poteri istruttori per la risoluzione delle controversie di cui all', paragrafi 2 e 3. 4.   L'autorità di regolazione ubicata nello Stato membro in cui ha sede l'ENTSO-E o l'EU DSO ha il potere di imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive agli enti che non ottemperino agli obblighi ad essi imposti dalla presente direttiva, dal regolamento (UE) 2019/943 o dalle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell'autorità di regolazione o dell'ACER, o di proporre a una giurisdizione competente di imporre tali sanzioni. 5.   Oltre ai compiti ad essa conferiti a norma dei paragrafi 1 e 3 del presente articolo, qualora sia stato designato un gestore di sistema indipendente ai sensi dell', l'autorità di regolazione: a) controlla l'osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasmissione e del gestore del sistema indipendente, degli obblighi che ad essi incombono a norma del presente articolo e irroga sanzioni in caso di inosservanza ai sensi del paragrafo 3, lettera d); b) controlla le relazioni e le comunicazioni tra il gestore del sistema indipendente e il proprietario del sistema di trasmissione in modo da assicurare che il gestore del sistema indipendente ottemperi agli obblighi che ad esso incombono e, in particolare, approva i contratti e agisce in qualità di organo per la risoluzione delle controversie sorte tra il gestore del sistema indipendente e il proprietario del sistema di trasmissione in seguito ad eventuali reclami presentati da uno di essi ai sensi dell', paragrafo 2; c) fatta salva la procedura di cui all', paragrafo 2, lettera c), per il primo piano decennale di sviluppo della rete, approva la programmazione degli investimenti e il piano pluriennale di sviluppo della rete presentato almeno ogni due anni dal gestore del sistema indipendente; d) provvede affinché le tariffe per l'accesso alla rete riscosse dal gestore del sistema indipendente comprendano un corrispettivo per il proprietario della rete che consenta un compenso adeguato per l'utilizzo degli attivi della rete e di eventuali nuovi investimenti in essa effettuati, purché sostenuti secondo principi di economia ed efficienza; e) procede a ispezioni anche senza preavviso presso i locali del proprietario del sistema di trasmissione e del gestore del sistema indipendente; e f) vigila sull'utilizzazione dei corrispettivi della congestione riscossi dal gestore del sistema indipendente ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943. 6.   Oltre ai compiti e alle competenze ad essa conferiti a norma dei paragrafi 1 e 3 del presente articolo, qualora sia stato designato un gestore di sistema di trasmissione a norma del capo VI, sezione 3, all'autorità di regolazione sono attribuiti almeno i seguenti compiti e competenze: a) irrogare sanzioni a norma del paragrafo 3, lettera d), per comportamenti discriminatori a favore dell'impresa verticalmente integrata; b) controllare le comunicazioni tra il gestore di sistema di trasmissione e l'impresa verticalmente integrata in modo da assicurare che il gestore di sistema di trasmissione ottemperi agli obblighi che gli incombono; c) agire in qualità di autorità per la risoluzione delle controversie sorte tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasmissione in seguito ad eventuali reclami presentati ai sensi dell', paragrafo 2; d) controllare le relazioni commerciali e finanziarie, compresi i prestiti, tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasmissione; e) approvare tutti gli accordi commerciali e finanziari tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore di sistema di trasmissione a condizione che soddisfino le condizioni di mercato; f) chiedere giustificazioni all'impresa verticalmente integrata in caso di notifica da parte del responsabile della conformità a norma dell', paragrafo 4. Tali giustificazioni includono, in particolare, la prova che non si sono verificati comportamenti discriminatori a favore dell'impresa verticalmente integrata; g) procedere a ispezioni, anche senza preavviso, nei locali dell'impresa verticalmente integrata e del gestore del sistema di trasmissione; e h) attribuire tutti i compiti o alcuni compiti specifici del gestore del sistema di trasmissione a un gestore di sistema indipendente designato a norma dell' in caso di violazione persistente da parte del gestore del sistema di trasmissione degli obblighi che gli incombono a norma della presente direttiva, in particolare in caso di comportamenti discriminatori ripetuti a favore dell'impresa verticalmente integrata. 7.   Fatti salvi i casi in cui rientri tra le competenze dell'ACER fissare e approvare le condizioni o le metodologie per l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti ai sensi del capo VII del regolamento (UE) 2019/943 a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/942 in ragione della loro natura coordinata, le autorità di regolazione hanno il compito di fissare o approvare, con sufficiente anticipo rispetto alla loro entrata in vigore, quantomeno le metodologie nazionali usate per calcolare o stabilire le condizioni per quanto segue: a) la connessione e l'accesso alle reti nazionali, comprese tariffe di trasmissione e distribuzione o relative metodologie che devono consentire che, nella rete, siano effettuati gli investimenti necessari in modo da garantire la fattibilità economica delle reti; b) la prestazione di servizi ancillari che sono svolti nel modo più economico possibile che forniscano incentivi adeguati agli utenti della rete per bilanciare l'immissione e il prelievo di energia, servizi ancillari sono forniti in modo equo e non discriminatorio e sono basati su criteri obiettivi; e c) l'accesso alle infrastrutture transfrontaliere, comprese le procedure di allocazione della capacità e di gestione della congestione. 8.   Le metodologie o i termini e le condizioni di cui al paragrafo 7 sono pubblicate. 9.   Al fine di aumentare la trasparenza del mercato e di fornire a tutte le parti interessate tutte le necessarie informazioni e le decisioni o proposte di decisione concernenti le tariffe di trasmissione e di distribuzione di cui all', paragrafo 3, le autorità di regolazione mettono a disposizione del pubblico la metodologia dettagliata e i costi utilizzati per il calcolo delle pertinenti tariffe di rete, pur mantenendo la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili. 10.   Le autorità di regolazione controllano la gestione della congestione all'interno delle reti elettriche nazionali, compresi gli interconnettori, e l'attuazione delle norme di gestione della congestione. A tal fine, i gestori dei sistemi di trasmissione o i gestori del mercato presentano per approvazione alle autorità di regolazione le loro procedure di gestione della congestione, inclusa l'allocazione della capacità. Le autorità di regolazione possono chiedere la modifica di tali regole.
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