Art. 60

Decisioni e reclami

In vigore dal 5 giu 2019
Decisioni e reclami 1.   Le autorità di regolazione sono abilitate a chiedere ai gestori dei sistemi di trasmissione e ai gestori dei sistemi di distribuzione, se necessario, di modificare le condizioni e le modalità, comprese le tariffe o le metodologie di cui all' della presente direttiva, in modo che queste siano proporzionate e che vengano applicate in modo non discriminatorio, in conformità dell' del regolamento (UE) 2019/943. In caso di ritardo nella fissazione delle tariffe di trasmissione e distribuzione, le autorità di regolazione hanno il potere di fissare o approvare tariffe o metodologie di trasmissione e distribuzione in via provvisoria e di decidere in merito ad adeguate misure di compensazione qualora le tariffe o le metodologie definitive di trasmissione e distribuzione si discostino da quelle provvisorie. 2.   Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro un gestore di un sistema di trasmissione o di distribuzione per quanto concerne gli obblighi di quest'ultimo ai sensi della presente direttiva può adire l'autorità di regolazione la quale, in veste di autorità per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dalla ricezione del reclamo. Il termine può essere prorogato di due mesi qualora l'autorità di regolazione richieda ulteriori informazioni. Tale termine prorogato può essere ulteriormente prorogato con il consenso del reclamante. La decisione dell'autorità di regolazione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia invalidata in seguito ad impugnazione. 3.   Qualsiasi parte che abbia subito un pregiudizio e che abbia il diritto di proporre reclamo avverso una decisione relativa alle metodologie adottate ai sensi dell' oppure, quando l'autorità di regolazione deve procedere a consultazioni, in merito alle tariffe o alle metodologie proposte, può presentare un reclamo chiedendo la revisione della decisione entro due mesi, o entro un periodo più breve previsto dagli Stati membri, dalla pubblicazione della decisione stessa o della proposta di decisione. I reclami non hanno effetto sospensivo. 4.   Gli Stati membri istituiscono meccanismi idonei ed efficienti di regolazione, controllo e trasparenza al fine di evitare abusi di posizione dominante, soprattutto a danno dei consumatori, e comportamenti predatori. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del TFUE, in particolare dell'articolo 102. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di inosservanza delle norme sulla riservatezza previste dalla presente direttiva, siano adottate misure appropriate, compresi procedimenti amministrativi o penali in conformità al loro diritto interno, nei confronti delle persone fisiche e giuridiche responsabili. 6.   I reclami di cui ai paragrafi 2 e 3 lasciano impregiudicati i mezzi di impugnazione previsti dal diritto dell'Unione e/o nazionale. 7.   Le decisioni delle autorità di regolazione sono pienamente motivate e giustificate al fine di consentire il ricorso giurisdizionale. Le decisioni sono pubblicamente accessibili, pur mantenendo la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili. 8.   Gli Stati membri provvedono affinché a livello nazionale esistano meccanismi idonei per consentire alla parte che è stata oggetto di una decisione di un'autorità di regolazione di proporre ricorso dinanzi a un organo indipendente dalle parti interessate e da qualsiasi governo.
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