Art. 64
Obbligo di conservazione dei dati
In vigore dal 5 giu 2019
Obbligo di conservazione dei dati
1. Gli Stati membri impongono ai fornitori l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità nazionali, inclusa l'autorità di regolazione, delle autorità nazionali per la tutela della concorrenza e della Commissione, per l'assolvimento dei loro compiti, per un periodo minimo di cinque anni, i dati pertinenti relativi a tutte le transazioni riguardanti contratti di fornitura di energia elettrica e riguardanti strumenti derivati sull'energia elettrica stipulati con clienti grossisti e gestori dei sistemi di trasmissione.
2. I dati suddetti comprendono informazioni sulle caratteristiche delle transazioni pertinenti, quali le norme relative alla durata, alle consegne e al pagamento, la quantità, la data e l'ora dell'esecuzione, i prezzi della transazione e le modalità per identificare il cliente grossista in questione, nonché specifici dettagli di tutti i contratti di fornitura di energia elettrica e derivati non ancora regolati.
3. L'autorità di regolazione può decidere di mettere a disposizione alcune di queste informazioni ai soggetti operanti sul mercato a condizione che non vengano divulgate informazioni commercialmente sensibili riguardanti singoli soggetti o singole transazioni. Il presente paragrafo non si applica alle informazioni concernenti gli strumenti finanziari compresi nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE.
4. Il presente articolo non crea obblighi supplementari nei confronti delle autorità di cui al paragrafo 1 a carico dei soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE.
5. Se le autorità di cui al paragrafo 1 necessitano di un accesso ai dati conservati da soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE, le autorità responsabili ai sensi di tale direttiva forniscono i dati richiesti a dette autorità.
Storico versioni
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