Art. 63
Osservanza dei codici di rete e degli orientamenti
In vigore dal 5 giu 2019
Osservanza dei codici di rete e degli orientamenti
1. Le autorità di regolazione e la Commissione possono chiedere il parere dell'ACER in ordine alla conformità di una decisione presa da un'autorità di regolazione con i codici di rete e gli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o al capo VII del regolamento (UE) 2019/943.
2. Entro tre mesi dalla data di ricezione della richiesta, l'ACER comunica il proprio parere, a seconda dei casi, all'autorità di regolazione che ne ha fatto richiesta o alla Commissione, nonché all'autorità di regolazione che ha preso la decisione in questione.
3. Se l'autorità di regolazione che ha preso la decisione non si conforma al parere dell'ACER entro quattro mesi dalla data di ricezione di tale parere, l'ACER ne informa la Commissione.
4. Qualsiasi autorità di regolazione può comunicare alla Commissione che ritiene che una decisione pertinente in materia di scambi transfrontalieri assunta da un'altra autorità di regolazione non sia conforme ai codici di rete e agli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o dal capo VII del regolamento (UE) 2019/943, entro due mesi dalla data della suddetta decisione.
5. La Commissione, se accerta che la decisione di un'autorità di regolazione solleva seri dubbi circa la sua compatibilità con i codici di rete e gli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o dal capo VII del regolamento (UE) 2019/943, entro due mesi dalla data in cui ne è stata informata dall'ACER ai sensi del paragrafo 3 o da un'autorità di regolazione ai sensi del paragrafo 4, ovvero di propria iniziativa entro tre mesi dalla data di tale decisione, può decidere di esaminare ulteriormente il caso. In tal caso invita l'autorità di regolazione e le parti del procedimento dinanzi all'autorità di regolazione a presentarle le loro osservazioni.
6. Se ha preso la decisione di esaminare ulteriormente il caso, la Commissione, entro quattro mesi dalla data della decisione controversa, adotta una decisione definitiva intesa a:
a)
non sollevare obiezioni nei confronti della decisione presa dall'autorità di regolazione; oppure
b)
imporre all'autorità di regolazione interessata di revocare la propria decisione, se ritiene che i codici di rete e gli orientamenti non siano stati rispettati.
7. Se non ha preso la decisione di esaminare ulteriormente il caso o non ha adottato una decisione definitiva entro i termini di cui rispettivamente ai paragrafi 5 e 6, si presume che la Commissione non abbia sollevato obiezioni avverso la decisione dell'autorità di regolazione.
8. L'autorità di regolazione si conforma entro due mesi alla decisione della Commissione di revocare la sua decisione e ne informa la Commissione.
9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all' per integrare la presente direttiva elaborando orientamenti che prescrivono la procedura da seguire ai fini dell'applicazione del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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