Art. 22
Esenzioni dall’obbligo di informativa e clausola di flessibilità
In vigore dal 20 gen 2016
Esenzioni dall’obbligo di informativa e clausola di flessibilità
1. Quando svolge attività di distribuzione legate all’assicurazione dei grandi rischi, il distributore di prodotti assicurativi non ha l’obbligo di fornire le informazioni di cui agli .
Gli Stati membri possono stabilire che non vi sia l’obbligo di fornire le informazioni di cui agli della presente direttiva a un cliente professionale quale definito all’, paragrafo 1, punto 10), della direttiva 2014/65/UE.
2. Gli Stati membri possono mantenere o adottare disposizioni più rigorose per quanto riguarda le esigenze in materia di informazione di cui al presente capo, a condizione che tali disposizioni siano conformi al diritto dell’Unione. Gli Stati membri comunicano all’EIOPA e alla Commissione tali disposizioni nazionali.
Gli Stati membri adottano altresì i provvedimenti necessari per garantire che le rispettive autorità competenti pubblichino adeguatamente informazioni in merito al se e al come gli Stati membri hanno scelto di applicare disposizioni più rigorose ai sensi del presente paragrafo.
In particolare, gli Stati membri possono rendere obbligatoria la prestazione di consulenza di cui all’, paragrafo 1, terzo comma, per la vendita di qualsiasi prodotto assicurativo o per determinati tipi di prodotti assicurativi. In tal caso i distributori di prodotti assicurativi, compresi quelli che operano in regime di libera prestazione di servizi o di libero stabilimento, sono tenuti a rispettare tali disposizioni nazionali più rigorose quando concludono contratti assicurativi con i clienti che hanno la loro residenza abituale o una stabile organizzazione in tale Stato membro.
3. Gli Stati membri possono limitare o vietare l’accettazione o la ricezione di onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori di prodotti assicurativi da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla distribuzione di prodotti assicurativi.
4. Al fine di realizzare un livello elevato di trasparenza con ogni mezzo idoneo, l’EIOPA garantisce che le informazioni relative alle disposizioni nazionali che le sono comunicate siano trasmesse anche ai clienti e ai distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi.
5. Gli Stati membri garantiscono che, nel caso in cui il distributore di prodotti assicurativi sia responsabile dell’offerta di regimi pensionistici aziendali o professionali obbligatori e un dipendente diventi membro di tale regime senza aver deciso individualmente di aderirvi, le informazioni di cui al presente capo siano fornite al dipendente senza indugio dopo l’adesione di quest’ultimo al regime interessato.
Storico versioni
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