Art. 24
Vendita abbinata
In vigore dal 20 gen 2016
Vendita abbinata
1. Se un prodotto assicurativo è proposto insieme a un prodotto o servizio accessorio diverso da un’assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, il distributore di prodotti assicurativi informa il cliente dell’eventuale possibilità di acquistare separatamente i diversi componenti e, in caso affermativo, fornisce una descrizione adeguata dei diversi componenti dell’accordo o del pacchetto come pure i giustificativi separati dei costi e degli oneri di ciascun componente.
2. Nelle circostanze di cui al paragrafo 1 e quando il rischio o la copertura assicurativa derivanti da tale accordo o pacchetto proposto a un cliente sono diversi da quelli associati ai componenti considerati separatamente, il distributore di prodotti assicurativi fornisce una descrizione adeguata dei diversi componenti dell’accordo o del pacchetto e del modo in cui la loro interazione modifica i rischi o la copertura assicurativa.
3. Se un prodotto assicurativo è accessorio rispetto a un bene o servizio diverso da un’assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, il distributore di prodotti assicurativi offre al cliente la possibilità di acquistare il bene o servizio separatamente. Il presente paragrafo non si applica se un prodotto assicurativo è accessorio rispetto a un servizio o attività di investimento quali definiti all’, paragrafo 1, punto 2), della direttiva 2014/65/UE, a un contratto di credito quale definito all’, punto 3), della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (15) o a un conto di pagamento quale definito all’, punto 3), della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (16).
4. L’EIOPA può elaborare orientamenti per la valutazione e la vigilanza delle pratiche di vendita abbinata, indicando le situazioni in cui le pratiche di vendita abbinata non sono conformi agli obblighi di cui all’.
5. Il presente articolo non impedisce la distribuzione di prodotti assicurativi che offrono copertura per diversi tipi di rischio (polizze assicurative multirischio).
6. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 3, gli Stati membri garantiscono che un distributore di prodotti assicurativi specifichi le richieste e le esigenze del cliente in relazione ai prodotti assicurativi che sono parte del pacchetto complessivo o dello stesso accordo.
7. Gli Stati membri possono mantenere o adottare disposizioni supplementari più rigorose o intervenire in casi specifici per vietare la vendita di un’assicurazione assieme a un servizio o prodotto accessorio diverso da un’assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, quando possono dimostrare che tali pratiche sono dannose per i consumatori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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