Art. 4

Esercizio della libera prestazione dei servizi

In vigore dal 20 gen 2016
Esercizio della libera prestazione dei servizi 1.   Qualsiasi intermediario assicurativo o riassicurativo o intermediario assicurativo a titolo accessorio che intenda esercitare per la prima volta la propria attività in regime di libera prestazione di servizi sul territorio di un altro Stato membro trasmette alle autorità competenti dello Stato membro d’origine le informazioni seguenti: a) il nome, l’indirizzo e, ove del caso, il numero di registrazione dell’intermediario; b) lo Stato membro o gli Stati membri in cui intende operare; c) la categoria di intermediario alla quale appartiene e, ove del caso, il nome delle imprese di assicurazione o di riassicurazione che rappresenta; d) i pertinenti rami assicurativi, se del caso. 2.   Entro un mese dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro d’origine le comunica all’autorità competente dello Stato membro ospitante, che ne notifica la ricezione senza indugio. L’autorità competente dello Stato membro d’origine informa per iscritto l’intermediario assicurativo o riassicurativo o l’intermediario assicurativo a titolo accessorio che l’autorità competente dello Stato membro ospitante ha ricevuto le informazioni e che l’intermediario può iniziare la sua attività nello Stato membro ospitante. Ove del caso, l’autorità competente dello Stato membro d’origine comunica contestualmente all’intermediario che le informazioni relative alle disposizioni giuridiche di cui all’, paragrafo 1, applicabili nello Stato membro ospitante sono accessibili attraverso gli strumenti di cui all’, paragrafi 3 e 4, e altresì che l’intermediario deve rispettare tali disposizioni per poter iniziare la sua attività nello Stato membro ospitante. 3.   In caso di modifiche relative a uno qualsiasi dei particolari comunicati conformemente al paragrafo 1, l’intermediario assicurativo o riassicurativo o l’intermediario assicurativo a titolo accessorio ne informa l’autorità competente dello Stato membro d’origine almeno un mese prima della loro attuazione. Non appena praticabile e non più tardi di un mese dalla data in cui ha ricevuto l’informazione sulla modifica, l’autorità competente dello Stato membro d’origine ne informa anche l’autorità competente dello Stato membro ospitante.
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