Art. 25
Requisiti in materia di governo e controllo del prodotto
In vigore dal 20 gen 2016
Requisiti in materia di governo e controllo del prodotto
1. Le imprese assicurative, così come gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da offrire in vendita ai clienti, adottano, gestiscono e controllano un processo di approvazione per ciascun prodotto assicurativo o per ogni modifica significativa di un prodotto assicurativo esistente, prima che sia commercializzato o distribuito ai clienti.
Il processo di approvazione del prodotto dev’essere proporzionato e adeguato alla natura del prodotto assicurativo.
Il processo di approvazione del prodotto precisa per ciascun prodotto un mercato di riferimento individuato, garantisce che tutti i rischi specificamente attinenti a tale mercato di riferimento siano stati analizzati e che la strategia di distribuzione prevista sia coerente con il mercato di riferimento stesso, e adotta misure ragionevoli per assicurare che il prodotto assicurativo sia distribuito al mercato di riferimento individuato.
L’impresa assicurativa comprende e riesamina regolarmente i prodotti assicurativi che offre o commercializza, tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere significativamente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento individuato, onde almeno valutare se il prodotto rimanga coerente con le esigenze del mercato di riferimento e se la prevista strategia distributiva continui a essere adeguata.
Le imprese assicurative, così come gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi, mettono a disposizione dei distributori tutte le informazioni necessarie sul prodotto assicurativo e sul processo di approvazione del prodotto, compreso il suo mercato di riferimento individuato.
I distributori di prodotti assicurativi che forniscono consulenza in merito a prodotti assicurativi non realizzati in proprio o che li propongono adottano opportune disposizioni per ottenere le informazioni di cui al quinto comma e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato di ciascun prodotto assicurativo.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per precisare ulteriormente i principi enunciati nel presente articolo, tenendo conto in modo proporzionale delle attività svolte, della natura dei prodotti assicurativi venduti e delle caratteristiche del distributore.
3. Le polizze, i processi e le disposizioni menzionati nel presente articolo lasciano impregiudicati tutti gli altri obblighi della presente direttiva compresi quelli relativi a informativa, idoneità o adeguatezza, identificazione e gestione di conflitti di interesse e indebiti incentivi.
4. Il presente articolo non si applica ai prodotti assicurativi che consistono nell’assicurazione dei grandi rischi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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