Art. 23

Modalità dell’informazione

In vigore dal 20 gen 2016
Modalità dell’informazione 1.   Tutte le informazioni da fornire a norma degli sono comunicate ai clienti: a) su supporto cartaceo; b) in un modo chiaro e preciso che sia comprensibile per il cliente; c) in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è situato il rischio o dello Stato membro dell’impegno oppure in un’altra lingua concordata dalle parti; e d) a titolo gratuito. 2.   In deroga al presente articolo, paragrafo 1, lettera a), le informazioni di cui agli possono essere fornite al cliente con uno dei seguenti mezzi: a) un supporto durevole non cartaceo, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo, paragrafo 4; o b) un sito Internet, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo, paragrafo 5. 3.   Tuttavia, se le informazioni di cui agli sono fornite per mezzo di un supporto durevole non cartaceo o tramite un sito Internet, al cliente viene gratuitamente fornita, su richiesta, una copia in formato cartaceo. 4.   Le informazioni di cui agli possono essere fornite tramite un supporto durevole non cartaceo laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’utilizzo di un supporto durevole è appropriato nel quadro di un’operazione commerciale tra il distributore di prodotti assicurativi e il cliente; e b) il cliente, potendo scegliere tra le informazioni in formato cartaceo e su supporto durevole, ha scelto quest’ultimo. 5.   Le informazioni di cui agli possono essere fornite tramite un sito Internet se sono indirizzate direttamente al cliente o se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) la fornitura delle informazioni tramite un sito Internet è appropriata nel quadro di un’operazione commerciale tra il distributore di prodotti assicurativi e il cliente; b) il cliente ha acconsentito alla fornitura delle informazioni tramite un sito Internet; c) il cliente è stato informato per via elettronica dell’indirizzo del sito Internet e del punto del sito Internet in cui possono essere reperite le informazioni; d) è garantito che le informazioni rimangano accessibili sul sito Internet per il tempo ragionevolmente necessario al cliente per consultarle. 6.   Ai fini dei paragrafi 4 e 5, la fornitura di informazioni tramite un supporto durevole non cartaceo o per mezzo di un sito Internet è ritenuta appropriata nel quadro di un’operazione commerciale tra il distributore di prodotti assicurativi e il cliente laddove sia provato che il cliente ha regolarmente accesso ad Internet. La fornitura, da parte del cliente, di un indirizzo di posta elettronica ai fini dell’operazione commerciale in oggetto è considerata una prova in tal senso. 7.   In caso di vendita per telefono, l’informazione data al cliente dal distributore di prodotti assicurativi prima della conclusione del contratto, compreso il documento informativo relativo al prodotto assicurativo, è fornita conformemente alle norme dell’Unione applicabili alla vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Inoltre, anche se il cliente ha scelto di ottenere precedentemente le informazioni tramite un supporto durevole non cartaceo in conformità del paragrafo 4, l’informazione è fornita al cliente dal distributore di prodotti assicurativi a norma del paragrafo 1 o 2 subito dopo la conclusione del contratto di assicurazione.
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Modalità dell’informazione (Art. 23 Direttiva (UE) 2016/97) — Testo vigente | Portale Normativo