Art. 21

Informazioni fornite dall’intermediario assicurativo a titolo accessorio

In vigore dal 20 gen 2016
Informazioni fornite dall’intermediario assicurativo a titolo accessorio Gli Stati membri garantiscono che gli intermediari assicurativi a titolo accessorio si conformino all’, lettera a), punti i), iii) e iv), e all’, paragrafo 1, lettera d).
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Informazioni fornite dall’intermediario assicurativo a titolo accessorio (Art. 21 Direttiva (UE) 2016/97) — Testo vigente | Portale Normativo