Art. 18
Informazioni generali fornite dall’intermediario assicurativo o dall’impresa di assicurazione
In vigore dal 20 gen 2016
Informazioni generali fornite dall’intermediario assicurativo o dall’impresa di assicurazione
Gli Stati membri garantiscono che:
a)
in tempo utile prima della conclusione di un contratto di assicurazione, l’intermediario assicurativo fornisca ai clienti le seguenti informazioni:
i)
la sua identità, il suo indirizzo e il suo status di intermediario assicurativo;
ii)
se fornisce consulenza sui prodotti assicurativi venduti;
iii)
le procedure di cui all’ che consentono ai consumatori e agli altri interessati di presentare ricorso contro gli intermediari assicurativi nonché le procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale di cui all’;
iv)
il registro in cui è iscritto e i mezzi esperibili per verificare che sia effettivamente registrato; e
v)
se l’intermediario rappresenta il cliente o se agisce per e per conto di un’impresa di assicurazione;
b)
in tempo utile prima della conclusione di un contratto di assicurazione, l’impresa di assicurazione fornisca ai clienti le seguenti informazioni:
i)
la sua identità, il suo indirizzo e il suo status di impresa di assicurazione;
ii)
se fornisce consulenza sui prodotti assicurativi venduti;
iii)
le procedure di cui all’ che consentono ai clienti e agli altri interessati di presentare ricorso contro le imprese di assicurazione e le procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale di cui all’.
Storico versioni
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